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148044
IDG821000115
82.10.00115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Circ. Min. Finanze 23 dicembre 1980 n. 38
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 1, pt. 3, pag. 52-53
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D24058; D24048; D24046; D23068
L' A. osserva che le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze in materia di rimborso dell' Ilor a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980 con la circolare in rassegna trovano un precedente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione laddove affermano che il rimborso non spetta se, presentata la dichiarazione con riserva sulla legittimita' costituzionale dell' applicazione dell' ILOR ai redditi di lavoro autonomo, non sia seguito alcun ricorso contro l' iscrizione a ruolo definitiva del dichiarato. L' A. precisa, in difetto di chiarimento ministeriale, che, anche se il rapporto deve considerarsi definito, il contribuente, se l' iscrizione a ruolo risulta viziata da errore dell' ufficio, puo' chiedere nell' ordinario termine di prescrizione decennale, il rimborso della quota non dovuta all' ufficio e successivamente alla commissione di I grado. L' A. critica inoltre il Ministero delle finanze per aver adottato criteri diversi di individuazione della nozione di "rapporto esaurito" ai fini dell' ILOR e dell' INVIM e per aver riservato un trattamento sperequativo ai contribuenti interessati alla riforma dell' INVIM conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 126 del 1979 ed ai contribuenti interessati al decumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell' IRPEF.
C. Cost. 26 marzo 1980 n. 42 C. Cost. 8 novembre 1979 n. 126 art. 136 Cost. art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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