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| IDG821000115 | |
| 82.10.00115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Circ. Min. Finanze 23 dicembre 1980 n. 38
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 1, pt. 3, pag. 52-53
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D24058; D24048; D24046; D23068
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| L' A. osserva che le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze
in materia di rimborso dell' Ilor a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 42 del 1980 con la circolare in rassegna
trovano un precedente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
laddove affermano che il rimborso non spetta se, presentata la
dichiarazione con riserva sulla legittimita' costituzionale dell'
applicazione dell' ILOR ai redditi di lavoro autonomo, non sia
seguito alcun ricorso contro l' iscrizione a ruolo definitiva del
dichiarato. L' A. precisa, in difetto di chiarimento ministeriale,
che, anche se il rapporto deve considerarsi definito, il
contribuente, se l' iscrizione a ruolo risulta viziata da errore
dell' ufficio, puo' chiedere nell' ordinario termine di prescrizione
decennale, il rimborso della quota non dovuta all' ufficio e
successivamente alla commissione di I grado. L' A. critica inoltre il
Ministero delle finanze per aver adottato criteri diversi di
individuazione della nozione di "rapporto esaurito" ai fini dell'
ILOR e dell' INVIM e per aver riservato un trattamento sperequativo
ai contribuenti interessati alla riforma dell' INVIM conseguente alla
pronuncia della Corte costituzionale n. 126 del 1979 ed ai
contribuenti interessati al decumulo dei redditi dei coniugi ai fini
dell' IRPEF.
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| C. Cost. 26 marzo 1980 n. 42
C. Cost. 8 novembre 1979 n. 126
art. 136 Cost.
art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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