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148050
IDG821000121
82.10.00121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 20 gennaio 1981 n. 469
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 93
D23023; D23063; D23073; D24043
L' A. desume dalla pronuncia della Corte di Cassazione commentata i seguenti principi: natura compensativa degli interessi nel caso di credito non ancora certo e liquido; natura moratoria degli stessi quando il credito diventa successivamente (od e' fin dall' inizio) liquido ed esigibile. Hanno pertanto natura compensativa gli interessi per somme spettanti a titolo di risarcimento del danno fino al momento della liquidazione dello stesso, gli interessi sull' indennita' di espropriazione per pubblica utilita' dalla data di consegna del bene all' espropriante fino al deposito dell' indennita' alla Cassa Depositi e Prestiti, gli interessi per rivalutazione di crediti di lavoro. Sia gli interessi moratori sia quelli compensativi percepiti da un imprenditore residente concorrono alla formazione del reddito d' impresa ai fini dell' abrogata imposta di ricchezza mobile (cosi' come ai fini delle vigenti imposte sul reddito).
art. 86 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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