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148052
IDG821000123
82.10.00123 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 22 dicembre 1978 n. 6154
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 104
D2143; D2157
L' A. osserva che il principio, affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in rassegna, secondo cui sotto il previgente testo unico delle imposte dirette il contribuente non aveva alcun obbligo di comunicare all' ufficio delle imposte la variazione di indirizzo nell' ambito del comune di domicilio fiscale e' valido anche sotto la normativa vigente. Ai sensi della disciplina attuale infatti le variazioni e modificazione dell' indirizzo non risultanti dalla dichiarazione hanno effetto dal 60 giorno successivo a quello dell' avvenuta variazione anagrafica.
art. 38 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 58 ultimo comma d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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