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148055
IDG821000126
82.10.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 2 ottobre 1980 n. 5343
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 115
D21830; D231; D2184; D2159
Condividendo la tesi giurisprudenziale, l' A. ritiene che il termine quinquennale di prescrizione degli interessi cominci a decorrere dal giorno in cui il tributo cui accedono diventa certo, liquido ed esigibile. Con particolare riferimento ai tributi indiretti sugli affari (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte di successione e donazione) la cui normativa prevede la rettifica del valore dichiarato, precisa che il ricorso contro l' ingiunzione con cui viene richiesto il pagamento delle imposte principali o supplettive non interrompe anche la prescrizione degli interessi di mora, mentre il ricorso contro l' avviso di accertamento di maggior valore, impedendo la determinazione dell' imposta complementare, interrompe anche la prescrizione del credito per interesi finche' il tributo non diventa certo, liquido ed esigibile.
l. 26 gennaio 1961 n. 29
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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