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| IDG821000129 | |
| 82.10.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Ris. Min. Finanze 1 luglio 1980 n. 9/1192
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 130-131
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| D23063; D23073; D24043
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| L' A. precisa che ai soggetti non tassabili in base al bilancio ai
sensi del previgente testo unico delle imposte dirette il decreto n.
689 del 1974, ai fini della predisposizione del prospetto delle
attivita' e passivita' al I gennaio 1974, faceva obbligo, nel
disciplinare gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, di
determinare il fondo indennita' di licenziamento, per il personale in
servizio alla data suddetta, in misura non inferiore al 50% dell'
ammontare corrispondente alla situazione giuridic a dei singoli
dipendenti. Nella rappresentazione patrimoniale di tali soggetti si
presumeva pertanto che almento il 50% delle anzianita' maturate fosse
stato gia' detratto dal reddito del precedente periodo d' imposta e
quindi da considerare accantonato nel prospetto. Nel commentare la
tesi ministeriale che ha escluso la possibilita' di costituire gli
accantonamenti in questione per le indennita' pregresse, non esposti
nel prospetto, addebitando il conto economico degli esercizi
successivi, l' A. osserva che l' affermazione misteriale secondo cui
non sono detraibili quote eccedenti l' indennita' maturata in ciascun
periodo d' imposta e' diretta applicazione del principio della
competenza, in virtu' del quale deve escludersi (contrariamente a
quanto ritenuto dal Ministero delle finanze) la deducibilita' per la
quota del 50% inizialmente non accantonata al momento dell' effettivo
pagamento.
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| art. 11 d.p.r. 23 dicembre 1974 n. 689
art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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