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148058
IDG821000129
82.10.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Ris. Min. Finanze 1 luglio 1980 n. 9/1192
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 130-131
D23063; D23073; D24043
L' A. precisa che ai soggetti non tassabili in base al bilancio ai sensi del previgente testo unico delle imposte dirette il decreto n. 689 del 1974, ai fini della predisposizione del prospetto delle attivita' e passivita' al I gennaio 1974, faceva obbligo, nel disciplinare gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, di determinare il fondo indennita' di licenziamento, per il personale in servizio alla data suddetta, in misura non inferiore al 50% dell' ammontare corrispondente alla situazione giuridic a dei singoli dipendenti. Nella rappresentazione patrimoniale di tali soggetti si presumeva pertanto che almento il 50% delle anzianita' maturate fosse stato gia' detratto dal reddito del precedente periodo d' imposta e quindi da considerare accantonato nel prospetto. Nel commentare la tesi ministeriale che ha escluso la possibilita' di costituire gli accantonamenti in questione per le indennita' pregresse, non esposti nel prospetto, addebitando il conto economico degli esercizi successivi, l' A. osserva che l' affermazione misteriale secondo cui non sono detraibili quote eccedenti l' indennita' maturata in ciascun periodo d' imposta e' diretta applicazione del principio della competenza, in virtu' del quale deve escludersi (contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero delle finanze) la deducibilita' per la quota del 50% inizialmente non accantonata al momento dell' effettivo pagamento.
art. 11 d.p.r. 23 dicembre 1974 n. 689 art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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