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| IDG821000130 | |
| 82.10.00130 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pierantonio Luigi
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| Sulla ultrattivita' dell' abrogato art. 184 bis. t.u. 645/1958 in
tema di maggiorazione d' imposta per ritardata iscrizione a ruolo
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| nota a Comm. Centr. sez. III 14 novembre 1980 n. 7536
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 131-134
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| D211; D21804; D230; D2190
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| Nel criticare la tesi giurisprudenziale che nega la ultrattivita'
dell' art. 184 bis del previgente testo unico delle imposte dirette,
l' A., passati in rassegna gli indirizzi delineatisi in materia,
sostiene che l' art. 20 del decreto n. 602 del 1973 (che prevede l'
applicazione di interessi per ritardata iscrizione a ruolo) ha
carattere innovativo: in base ai principi generali sulla uccessione
delle leggi nel tempo le norme sostanziali si applicano infatti
secondo la legge vigente nel momento in cui e' sorta la situazione
giuridica. Secondo l' A. l' art. 184 bis citato, per quanto abrogato,
sopravvive per regolare le situazioni giuridiche createsi sotto il
suo vigore: per le tardive iscrizioni a ruolo di tributi soppressi
effettuate dopo il I gennaio 1974 e' applicabile pertanto solo la
maggiorazione d' imposta di cui alla norma citata, esclusivamente
nella misura del 2,50% anche dopo il I gennaio 1974. Fermo restando
il termine iniziale (semestre successivo alla data di pubblicazione
dei ruoli in cui si sarebbero dovuti iscrivere a titolo definitivo i
redditi), le maggiorazioni sono dovute secondo l' A. fino al momento
in cui l' esattore notifica al contribuente la cartella di pagamento
del tributo soppresso.
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| art. 184 bis d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
art. 20 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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