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Documento


148059
IDG821000130
82.10.00130 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierantonio Luigi
Sulla ultrattivita' dell' abrogato art. 184 bis. t.u. 645/1958 in tema di maggiorazione d' imposta per ritardata iscrizione a ruolo
nota a Comm. Centr. sez. III 14 novembre 1980 n. 7536
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 131-134
D211; D21804; D230; D2190
Nel criticare la tesi giurisprudenziale che nega la ultrattivita' dell' art. 184 bis del previgente testo unico delle imposte dirette, l' A., passati in rassegna gli indirizzi delineatisi in materia, sostiene che l' art. 20 del decreto n. 602 del 1973 (che prevede l' applicazione di interessi per ritardata iscrizione a ruolo) ha carattere innovativo: in base ai principi generali sulla uccessione delle leggi nel tempo le norme sostanziali si applicano infatti secondo la legge vigente nel momento in cui e' sorta la situazione giuridica. Secondo l' A. l' art. 184 bis citato, per quanto abrogato, sopravvive per regolare le situazioni giuridiche createsi sotto il suo vigore: per le tardive iscrizioni a ruolo di tributi soppressi effettuate dopo il I gennaio 1974 e' applicabile pertanto solo la maggiorazione d' imposta di cui alla norma citata, esclusivamente nella misura del 2,50% anche dopo il I gennaio 1974. Fermo restando il termine iniziale (semestre successivo alla data di pubblicazione dei ruoli in cui si sarebbero dovuti iscrivere a titolo definitivo i redditi), le maggiorazioni sono dovute secondo l' A. fino al momento in cui l' esattore notifica al contribuente la cartella di pagamento del tributo soppresso.
art. 184 bis d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 20 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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