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148060
IDG821000131
82.10.00131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. I grado Milano sez. I 5 novembre 1979
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 135
D2171; D2175; D2170
L' A. critica la tesi giurisprudenziale circa l' inammissibilita' nel ricorso alla commissione di I grado contro un provvedimento di silenzio-rigetto dell' intendente di finanza in tema di rimborsi di ritenute dirette e di versamenti diretti di motivi nuovi rispetto a quelli posti a fondamento della rigettata istanza di rimborso, osservando che a norma del decreto sul contenzioso tributario il provvedimento di silenzio, sia di rifiuto sia di rigetto, e' considerato atto d' imposizione e, come tale, autonomo rispetto ad ogni precedente atto impugnato con ricorso gerarchico ed atto a contenere motivi non ancora opposti.
art. 37 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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