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| IDG821000132 | |
| 82.10.00132 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Sulle ritenute alla fonte da parte degli enti non residenti e privi
di stabile organizzazione
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| nota a Ris. Min. Finanze 6 luglio 1980 n. 12/649
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 135-136
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| D3127; D2144; D2123; D21801
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| L' A. sostiene che la tesi ministeriale secondo cui gli enti non
residenti e privi di stabilire organizzazione in Italia sono tenuti
agli adempimenti propri dei sostituti d' imposta qualora abbiano l'
obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi a mezzo di
rappresentante fiscale presuppone il riconoscimento dell' esistenza
di una forza attrattiva dei cespiti producenti redditi esistenti nel
territorio nazionale non prevista nel nostro ordinamento. A riprova
di quanto sostenuto l' A. osserva che, in materia di trattamento
fiscale dei dividendi affluenti a societa' estere aventi in Italia
una stabile organizzazione, e' stata necessaria l' emanazione di
apposita norma per attrarre al reddito della stabile organizzazione i
dividendi affluiti alla casa madre. Dalla tesi ministeriale potrebbe
tra l' altro derivare la pericolosa conseguenza della deducibilita'
dal reddito italiano di costi per prestazioni di lavoro o
remunerazioni di capitali ad esso non pertinenti. Secondo l' A. e'
necessario procedere in ogni caso ad un esame del rapporto tra l'
ente non residente ed il beneficiario (residente) del reddito,
potendo verificarsi che tale rapporto non sia riconducibile alla
produzione dei redditi nazionali, con conseguente insussistenza dell'
obbligo di sostituzione per l' ente non residente.
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| art. 4 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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