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148061
IDG821000132
82.10.00132 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sulle ritenute alla fonte da parte degli enti non residenti e privi di stabile organizzazione
nota a Ris. Min. Finanze 6 luglio 1980 n. 12/649
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 135-136
D3127; D2144; D2123; D21801
L' A. sostiene che la tesi ministeriale secondo cui gli enti non residenti e privi di stabilire organizzazione in Italia sono tenuti agli adempimenti propri dei sostituti d' imposta qualora abbiano l' obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi a mezzo di rappresentante fiscale presuppone il riconoscimento dell' esistenza di una forza attrattiva dei cespiti producenti redditi esistenti nel territorio nazionale non prevista nel nostro ordinamento. A riprova di quanto sostenuto l' A. osserva che, in materia di trattamento fiscale dei dividendi affluenti a societa' estere aventi in Italia una stabile organizzazione, e' stata necessaria l' emanazione di apposita norma per attrarre al reddito della stabile organizzazione i dividendi affluiti alla casa madre. Dalla tesi ministeriale potrebbe tra l' altro derivare la pericolosa conseguenza della deducibilita' dal reddito italiano di costi per prestazioni di lavoro o remunerazioni di capitali ad esso non pertinenti. Secondo l' A. e' necessario procedere in ogni caso ad un esame del rapporto tra l' ente non residente ed il beneficiario (residente) del reddito, potendo verificarsi che tale rapporto non sia riconducibile alla produzione dei redditi nazionali, con conseguente insussistenza dell' obbligo di sostituzione per l' ente non residente.
art. 4 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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