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148063
IDG821000134
82.10.00134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. I grado Ravenna sez. III 11 febbraio 1980
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 142
D23156
L' A. conviene con la decisione in rassegna circa l' irretrattabilita' del pagamento del sesto del massimo della pena pecuniaria previsto dall' art. 58 del decreto sull' IVA, mentre ne dissente in ordine alla pretesa sussistenza dell' obbligo di pagare anche il tributo nella misura accertata come evasa nel processo verbale. Secondo l' A. non e' legittimo stabilire un' analogia tra la conciliazione amministrativa di cui alla norma citata e quella prevista dall' art. 15 della legge n. 4 del 1929, in quanto in quest' ultimo titolo costitutivo dell' obbligazione d' imposta e' lo stesso processo verbale di constatazione, mentre nel sistema dell' IVA titolo costitutivo e' l' atto di accertamento. Ai fini dell' IVA la misura dell' imposta e' indicata nel processo verbale solo per determinare il massimo della pena pecuniaria.
art. 58 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 15 l. 7 gennaio 1929 n. 4
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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