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| IDG821000140 | |
| 82.10.00140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Ris. Min. Finanze direz. gen. finanza locale 17 novembre 1980
n. 4/4473
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 123
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| D2195; D23104; D23114; D24055
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| Concordando con la tesi ministeriale (difforme dall' orientamento
della Commissione centrale), l' A. osserva che ai fini del calcolo
dell' incremento imponibile agli effetti dell' INVIM deve assumersi
quale valore iniziale il valore dichiarato o quello maggiore
definitivamente accertato agli effetti delle imposte di registro o di
successione dovute in occasione del precedente acquisto, intendendosi
come tale anche quello definito dall' ufficio con l' adesione del
contribuente. Ritiene pertanto che debba assumersi quale valore
iniziale quello definito in occasione dell' acquisto mediante l'
aumento del 20% sul valore dichiarato e sul quale sia stata liquidata
l' imposta ai sensi della legge sul condono. L' A. osserva che la
stessa legge prevede che nel caso di definizione della vertenza con
l' applicazione delle norme sul condono si debba considerare valore
accertato agli effetti dell' INVIM rispettivamente il valore presunto
dall' ufficio ridotto alla meta' per l' imposta di registro e del 60%
per l' imposta sulle successioni o quello dichiarato dal contribuente
aumentato del 20%.
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| art. 6 comma 2 d.l. 5 novembre 1973 n. 660
l. 19 dicembre 1973 n. 823
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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