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148067
IDG821000140
82.10.00140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Ris. Min. Finanze direz. gen. finanza locale 17 novembre 1980 n. 4/4473
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 123
D2195; D23104; D23114; D24055
Concordando con la tesi ministeriale (difforme dall' orientamento della Commissione centrale), l' A. osserva che ai fini del calcolo dell' incremento imponibile agli effetti dell' INVIM deve assumersi quale valore iniziale il valore dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato agli effetti delle imposte di registro o di successione dovute in occasione del precedente acquisto, intendendosi come tale anche quello definito dall' ufficio con l' adesione del contribuente. Ritiene pertanto che debba assumersi quale valore iniziale quello definito in occasione dell' acquisto mediante l' aumento del 20% sul valore dichiarato e sul quale sia stata liquidata l' imposta ai sensi della legge sul condono. L' A. osserva che la stessa legge prevede che nel caso di definizione della vertenza con l' applicazione delle norme sul condono si debba considerare valore accertato agli effetti dell' INVIM rispettivamente il valore presunto dall' ufficio ridotto alla meta' per l' imposta di registro e del 60% per l' imposta sulle successioni o quello dichiarato dal contribuente aumentato del 20%.
art. 6 comma 2 d.l. 5 novembre 1973 n. 660 l. 19 dicembre 1973 n. 823
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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