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| IDG821000147 | |
| 82.10.00147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Izzi Antonio
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| Sulla deduzione ex art. 61, u. c., d.p.r. 597/1973 dei costi "non
suscettibili di imputazione specifica" in presenza di ricavi
tassabili ed esenti
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| nota a Ris. Min. Finanze 26 settembre 1980 n. 9/1003
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 157-160
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| D23023; D23063; D23073; D24043
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| L' A. osserva che con la riforma tributaria il problema
(particolarmente sentito nel settore del credito) della deduzione, ai
fini della determinazione del reddito d' impresa) dei costi non
suscettibili di imputazione specifica in quanto comuni ai ricavi
esenti ed a quelli tassabili e' stato risolto con l' art. 61 del
decreto sull' IRPEF non piu' con un sistema di imputazione estimativa
e discrezionale (come sotto il regime previgente), ma con un criterio
di imputazione proporzionale analogo a quello previsto per gli
interessi passivi. Permangono peraltro incertezze circa l' ampiezza
di contenuto da assegnare alla generica nozione di "costi non
suscettibili di imputazione specifica" da ripartire
proporzionalmente, identificati dall' Amministrazione finanziaria
nelle "spese generali di amministrazione" in contrasto con la tesi
che tende ad escludere da tali quelli la cui disciplina e'
esplicitamente contenuta in altre norme del titolo V del decreto n.
597 del 1973. In attesa di definitiva indicazioni giurisprudenziali
circa la validita' dell' una o dell' altra tesi, l' A. esamina, alla
luce dei principi affermati nell' istruzione ministeriale commentata,
alcuni componenti negativi di redditi quali gli accantonamenti ai
fondi rischi, gli ammortamenti, le minusvalenze da rivalutazione. Da
un approfondimento della loro natura e dalla considerazione che scopo
delle disposizioni che ne disciplinano il concorso alla
determinazione del reddito d' impresa e' quello di anticipare in ogni
esercizio, attraverso l' adeguamento dei valori di attivo, gli
effetti connessi alla fase del realizzo dei cespiti (immobilizzazioni
tecniche, crediti, magazzini, portafogli) l' A. trae la conclusione
che la normativa che li concerne presenta caratteri di compiutezza,
autonomia ed estraneita' all' ultimo comma del citato art. 61. Tale
norma infatti, anche considerata nell' accezione piu' ampia che ne
da' la risoluzione ministeriale commentata, tratta di "costi ed
oneri", ma non di "perdite" intese come sottoremunerazioni (di costi
o di valori) emergenti in fase di realizzo dei beni.
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| art. 61 ultimo comma d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 96 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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