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148073
IDG821000147
82.10.00147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzi Antonio
Sulla deduzione ex art. 61, u. c., d.p.r. 597/1973 dei costi "non suscettibili di imputazione specifica" in presenza di ricavi tassabili ed esenti
nota a Ris. Min. Finanze 26 settembre 1980 n. 9/1003
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 157-160
D23023; D23063; D23073; D24043
L' A. osserva che con la riforma tributaria il problema (particolarmente sentito nel settore del credito) della deduzione, ai fini della determinazione del reddito d' impresa) dei costi non suscettibili di imputazione specifica in quanto comuni ai ricavi esenti ed a quelli tassabili e' stato risolto con l' art. 61 del decreto sull' IRPEF non piu' con un sistema di imputazione estimativa e discrezionale (come sotto il regime previgente), ma con un criterio di imputazione proporzionale analogo a quello previsto per gli interessi passivi. Permangono peraltro incertezze circa l' ampiezza di contenuto da assegnare alla generica nozione di "costi non suscettibili di imputazione specifica" da ripartire proporzionalmente, identificati dall' Amministrazione finanziaria nelle "spese generali di amministrazione" in contrasto con la tesi che tende ad escludere da tali quelli la cui disciplina e' esplicitamente contenuta in altre norme del titolo V del decreto n. 597 del 1973. In attesa di definitiva indicazioni giurisprudenziali circa la validita' dell' una o dell' altra tesi, l' A. esamina, alla luce dei principi affermati nell' istruzione ministeriale commentata, alcuni componenti negativi di redditi quali gli accantonamenti ai fondi rischi, gli ammortamenti, le minusvalenze da rivalutazione. Da un approfondimento della loro natura e dalla considerazione che scopo delle disposizioni che ne disciplinano il concorso alla determinazione del reddito d' impresa e' quello di anticipare in ogni esercizio, attraverso l' adeguamento dei valori di attivo, gli effetti connessi alla fase del realizzo dei cespiti (immobilizzazioni tecniche, crediti, magazzini, portafogli) l' A. trae la conclusione che la normativa che li concerne presenta caratteri di compiutezza, autonomia ed estraneita' all' ultimo comma del citato art. 61. Tale norma infatti, anche considerata nell' accezione piu' ampia che ne da' la risoluzione ministeriale commentata, tratta di "costi ed oneri", ma non di "perdite" intese come sottoremunerazioni (di costi o di valori) emergenti in fase di realizzo dei beni.
art. 61 ultimo comma d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 96 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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