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148074
IDG821000148
82.10.00148 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sul concetto di "esercizio di pubbliche funzioni" ex art. 47, lett. C) d.p.r. 597/1973 con particolare riguardo ai compensi corrisposti ai componenti delle commissioni tributarie
nota a Ris. Min. Finanze 24 novembre 1980 n. 8/1495
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 2, pt. 3, pag. 161-163
D21710; D23063; D1430
L' A. ritiene che l' art. 47, lett. c) del decreto sull' IRPEF (che assimila al reddito di lavoro dipendete le indennita', i gettoni di presenza od altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l' esercizio di pubbliche funzioni) abbia carattere residuale. Con riferimento alle categorie di soggetti previsti dall' art. 357 del codice penale quali soggetti esercenti, come organi della pubblica amministrazione, una pubblica funzione, l' A. ritiene che la lett. c) del citato art. 47 non riguardi "gli impiegati dello Stato e di ogni altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria", cioe' i soggetti che hanno con i rispettivi enti un rapporto di dimendenza: infatti i compensi ed altri redditi di carattere continuativo loro corrisposti sono qualificati redditi di lavoro dipendente, mentre i redditi occasionali loro corrisposti da terzi per prestazioni rese nella loro qualita' sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente dalla precedente lett. b) Circa la categoria comprendente "ogni altra persone che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria", cioe' i privati che esercitano una pubblica funzione, l' A. ritiene che la citata norma del decreto sull' IRPEF riguardi ogni altra indennita' o compenso corrisposto a privati che svolgono pubbliche funzioni diverse da quelle previste dalla lettera d) (cioe' indennita' percepite dai membri del Parlamento e della Corte costituzionale, degli amminitratori regionali, provinciali e comunali). L' A. conclude pertanto (in senso difforme dall' avviso ministeriale) che nel concetto di privati esercenti una delle pubbliche funzioni residuali di cui alla norma in questione rientrino necessariamente anche coloro che, pur vincolati ad un rapporto di dipendenza, possono svolgere una diversa funzione pubblica, come un magistrato, ordinario od amministrativo, nominato presidente di commissione tributaria.
art. 47 lett. C d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 Cass. 24 gennaio 1981 n. 546 art. 357 c.p. art. 358 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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