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148075
IDG821000149
82.10.00149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perulli Antonio
INVIM. Una discutibile innovazione introdotta nel d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Riv. leg. fisc., an. 76 (1981), fasc. 6, pag. 1049-1056
D24055
Illustrando le modifiche apportate dalla legge n. 146 del 1980 all' art. 22 del decreto sull' INVIM, l' A. rileva, anche sulla scorta delle precisazioni ministeriali, che la partecipazione dei Comuni all' accertamento e' limitata alla determinazione del valore iniziale (quando non debba assumersi come tale un valore fiscalmente gia' noto) e delle spese (se non ne sia obbligatoria la documentazione in quanto sostenute anteriormente al I gennaio 1973), relativamente ai soli immobili alienati od acquistati da persone fisiche. Tale partecipazione e' consentita ai Comuni attraverso l' esame della copia della dichiarazione INVIM, integrata da copia in carta semplice dell' atto di trasferimento inviata dall' Ufficio entro 30 giorni dalla presentazione. I Comuni non hanno pertanto competenza ad intervenire nella determinazione del valore finale. Secondo l' A. tale prassi non solo non semplifica il procedimento di accertamento dei valori ai fini della liquidazione dell' INVIM, ma lo complica creando difficolta' di ordine logistico e procedurale.
art. 19 l. 24 aprile 1980 n. 146 art. 22 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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