| In merito alle perplessita' e vertenze insorte in casi di iscrizione
di una stessa ipoteca presso diverse conservatorie nelle cui
circoscrizioni si trovano ubicati i beni assoggettati a garanzia, l'
A. osserva che anche in materia ipotecaria vale il principio dell'
unicita' d' imposta vigente in materia di imposta di registro,
secondo il quale le diverse disposizioni dell' atto possono essere
assoggettate allo stesso onere fiscale se sono collgate e
necessariamente interdipendenti. Precisato che ai fini dell' imposta
ipotecaria l' atto vero e proprio (convenzione o sentenza) svolge la
funzione di "titolo" su cui si fonda la domanda di pubblicazione
della relativa formalita', mentre la nota assume la veste di
"titolo", l' A. osserva che, nel caso di una stessa ipoteca accesa
sulla base dello stesso titolo e per lo stesso credito presso le
diverse conservatorie nelle cui circoscrizioni si trovano i beni
offerti in garanzia, dalla nota di iscrizione deve trasparire in
maniera inequivocabile l' unicita' di rapporto che legittima l'
applicazione di un unico tributo, al momento sia della nascita dell'
ipoteca sia dell' estinzione totale o parziale. Particolari
inconvenienti possono verificarsi nel caso di ipoteca giudiziale,
data la presenza di un titolo (costituito da un atto dell' autorita'
giudiziaria contenente semplicemente la condanna al pagamento di una
determinata somma a favore di una persona o di un gruppo di persone)
in cui ne' e' prevista l' assunzione di una garanzia reale a carico
della parte soccombente ne' vi sono definiti l' ammontare complessivo
di un' eventuale ipoteca od i beni da assoggettare alla stessa. L'
omissione nella nota presentata alla conservatoria A dei beni
compresi nella circoscrizione della conservatoria B e viceversa puo'
evidentemente ingenerare un equivoco, creando la convinzione che
presso le 2 conservatorie la parte richiedente abbia inteso accendere
2 distinte ed autonome ipoteche, sia pure sulla base della stessa
sentenza di condanna. Sotto l' aspetto fiscale conseguirebbe la
tassazione autonome dei 2 importi, mentre dal punto di vista
civilistico chi vi ha interesse potrebbe facilmente sostenere e
dimostrare la natura autonoma delle garanzie assunte presso le
diverse conservatorie. L' A. conclude rilevando la necessita', a fini
di tutela degli interessi generali del servizio e dell' utente, che
su tutte le note di iscrizione prodotte presso diverse conservatorie
per una stessa ipoteca vengano indicati tutti i beni immobili sui
quali viene accesa la garanzia reale.
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