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Documento


148076
IDG821000150
82.10.00150 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bruno Giuseppe
Dell' ipoteca iscritta in diverse conservatorie
Riv. leg. fisc., an. 76 (1981), fasc. 9, pag. 1497-1502
D23240; D23243
In merito alle perplessita' e vertenze insorte in casi di iscrizione di una stessa ipoteca presso diverse conservatorie nelle cui circoscrizioni si trovano ubicati i beni assoggettati a garanzia, l' A. osserva che anche in materia ipotecaria vale il principio dell' unicita' d' imposta vigente in materia di imposta di registro, secondo il quale le diverse disposizioni dell' atto possono essere assoggettate allo stesso onere fiscale se sono collgate e necessariamente interdipendenti. Precisato che ai fini dell' imposta ipotecaria l' atto vero e proprio (convenzione o sentenza) svolge la funzione di "titolo" su cui si fonda la domanda di pubblicazione della relativa formalita', mentre la nota assume la veste di "titolo", l' A. osserva che, nel caso di una stessa ipoteca accesa sulla base dello stesso titolo e per lo stesso credito presso le diverse conservatorie nelle cui circoscrizioni si trovano i beni offerti in garanzia, dalla nota di iscrizione deve trasparire in maniera inequivocabile l' unicita' di rapporto che legittima l' applicazione di un unico tributo, al momento sia della nascita dell' ipoteca sia dell' estinzione totale o parziale. Particolari inconvenienti possono verificarsi nel caso di ipoteca giudiziale, data la presenza di un titolo (costituito da un atto dell' autorita' giudiziaria contenente semplicemente la condanna al pagamento di una determinata somma a favore di una persona o di un gruppo di persone) in cui ne' e' prevista l' assunzione di una garanzia reale a carico della parte soccombente ne' vi sono definiti l' ammontare complessivo di un' eventuale ipoteca od i beni da assoggettare alla stessa. L' omissione nella nota presentata alla conservatoria A dei beni compresi nella circoscrizione della conservatoria B e viceversa puo' evidentemente ingenerare un equivoco, creando la convinzione che presso le 2 conservatorie la parte richiedente abbia inteso accendere 2 distinte ed autonome ipoteche, sia pure sulla base della stessa sentenza di condanna. Sotto l' aspetto fiscale conseguirebbe la tassazione autonome dei 2 importi, mentre dal punto di vista civilistico chi vi ha interesse potrebbe facilmente sostenere e dimostrare la natura autonoma delle garanzie assunte presso le diverse conservatorie. L' A. conclude rilevando la necessita', a fini di tutela degli interessi generali del servizio e dell' utente, che su tutte le note di iscrizione prodotte presso diverse conservatorie per una stessa ipoteca vengano indicati tutti i beni immobili sui quali viene accesa la garanzia reale.
art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635 art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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