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148082
IDG821000194
82.10.00194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. I grado Torino 4 giugno 1980
Boll. trib., an. 48 (1981), fasc. 5 (15 marzo), pag. 377-378
D2151; D219
L' A., pur criticando la via utilizzata dalla commissione per raggiungere le conclusioni che condivide, afferma che le violazioni in sede di dichiarazione sono punite in relazione alle imposte dovute, mentre se non risulta dovuta alcuna imposta a seguito della violazione, la sanzione consiste in una pena pecuniaria in misura fissa, riducibile, nella specie, per la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore ad un mese.
art. 46 d.p.r. 26 settembre 1973, n. 600 art. 47 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 92 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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