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148157
IDG821000275
82.10.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poli O(svaldo)
Nota a Comm. centr. sez. XXII 22 gennaio 1981, n. 10498
Boll. trib., an. 48 (1981), fasc. 20 (30 ottobre), pag. 1548
D24043
L' A., criticando in parte la decisione annotata, afferma che la strumentalita' del bene immobile e' rilevante ai fini dell' applicazione dell' ILOR, in quanto per i beni non strumentali dell' impresa la tassazione avviene in base al criterio catastale scorporando il relativo reddito dal reddito di impresa assoggettato ad IRPEG, per evitare la duplicazione della tassazione.
art. 40 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 4 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 599 art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 599
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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