Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148181
IDG821000303
82.10.00303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manuali Enzo
I.V.A. gli acquisti senza fattura e la legge di sanatoria
Iva trib. er., an. 10 (1981), fasc. 15-18 (30 settembre), pag. 537-54
D23154; D23156; D2195
Ricordate le modifiche apportate nel 1979 al testo dell' art. 41, IV comma, del decreto sull' IVA per disciplinare piu' opportunamente la responsabilita' prevista per il cessionario o committente che non abbia ricevuto la fattura od abbia ricevuto una fattura irregolare, l' A. osserva che l' infrazione, pur basata su di un unico contesto oggettivo costituito dalla mancata emissione del documento e conseguenziale mancata corresponsione del tributo, viene commessa da due distinti operatori economici, dei quali uno, il cedente o commissionario, autore della violazione, e' soggetto al pagamento del tributo ed alle pene pecuniarie, e l' altro, il cessionario o committente, solo al pagamento di queste ultime nel caso in cui, non avendo ricevuto la fattura entro 4 mesi dall' effettuazione dell' operazione, non abbia presentato nel trentesimo giorno successivo al competente Ufficio IVA il documento sostitutivo e non abbia provveduto al contemporaneo pagamento dell' imposta. Secondo la dizione vigente della norma non solo e' possibile irrogare due sanzioni separate e distinte nei confronti di entrambi i soggetti dell' atto economico, ma tali sanzioni possono altresi' essere diversamente determinate anche nell' ammontare. In merito all' applicabilita' del provvedimento di sanatoria di cui alla legge n. 882 del 1980 alle violazioni inerenti agli acquisti senza fattura, l' A. precisa che la sanatoria e' applicabile previa rimozione delle irregolarita' od omissioni da parte del contribuente "se richiesto dall' Ufficio". L' Amministrazione finanziaria, cui il legislatore ha concesso discrezionalita' nell' individuazione delle fattispecie per le quali e' necessario richiedere la regolarizzazione, ha previsto i seguenti adempimenti: presentazione della c.d. "auto-fattura" e contemporaneo pagamento dell' imposta. Secondo l' A. l' Amministrazione finanziaria avrebbe potuto ritenere applicabile la norma riparatrice alle violazioni riferite al periodo 1 gennaio 1973-31 marzo 1979 senza subordinarne l' operativita' ad alcuna regolarizzazione. Per il periodo successivo la norma e' applicabile a condizione che il cessionario ed il committente, sanzionati indipendentemente dal cedente o dal commissionario e per una irregolarita' propria, regolarizzi l' emissione del documento sostitutivo della fattura e paghi l' imposta.
art. 2 comma 1 l. 22 dicembre 1980 n 882 art. 58 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 41 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati