| Ricordate le modifiche apportate nel 1979 al testo dell' art. 41, IV
comma, del decreto sull' IVA per disciplinare piu' opportunamente la
responsabilita' prevista per il cessionario o committente che non
abbia ricevuto la fattura od abbia ricevuto una fattura irregolare,
l' A. osserva che l' infrazione, pur basata su di un unico contesto
oggettivo costituito dalla mancata emissione del documento e
conseguenziale mancata corresponsione del tributo, viene commessa da
due distinti operatori economici, dei quali uno, il cedente o
commissionario, autore della violazione, e' soggetto al pagamento del
tributo ed alle pene pecuniarie, e l' altro, il cessionario o
committente, solo al pagamento di queste ultime nel caso in cui, non
avendo ricevuto la fattura entro 4 mesi dall' effettuazione dell'
operazione, non abbia presentato nel trentesimo giorno successivo al
competente Ufficio IVA il documento sostitutivo e non abbia
provveduto al contemporaneo pagamento dell' imposta. Secondo la
dizione vigente della norma non solo e' possibile irrogare due
sanzioni separate e distinte nei confronti di entrambi i soggetti
dell' atto economico, ma tali sanzioni possono altresi' essere
diversamente determinate anche nell' ammontare. In merito all'
applicabilita' del provvedimento di sanatoria di cui alla legge n.
882 del 1980 alle violazioni inerenti agli acquisti senza fattura, l'
A. precisa che la sanatoria e' applicabile previa rimozione delle
irregolarita' od omissioni da parte del contribuente "se richiesto
dall' Ufficio". L' Amministrazione finanziaria, cui il legislatore ha
concesso discrezionalita' nell' individuazione delle fattispecie per
le quali e' necessario richiedere la regolarizzazione, ha previsto i
seguenti adempimenti: presentazione della c.d. "auto-fattura" e
contemporaneo pagamento dell' imposta. Secondo l' A. l'
Amministrazione finanziaria avrebbe potuto ritenere applicabile la
norma riparatrice alle violazioni riferite al periodo 1 gennaio
1973-31 marzo 1979 senza subordinarne l' operativita' ad alcuna
regolarizzazione. Per il periodo successivo la norma e' applicabile a
condizione che il cessionario ed il committente, sanzionati
indipendentemente dal cedente o dal commissionario e per una
irregolarita' propria, regolarizzi l' emissione del documento
sostitutivo della fattura e paghi l' imposta.
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