| In merito all' interpretazione e corretta applicazione dell' art. 70
del decreto sull' IVA che prevede per le controversie e sanzioni in
tema di IVA all' importazione operativita' delle disposizioni delle
leggi doganali relative ai diritti di confine, l' A. esprime
perplessita' circa la precisazione ministeriale secondo cui l' IVA
all' importazione, non costituendo un diritto di confine, va trattata
autonomamente da tali diritti, ma al pari degli stessi, e, adducendo
esempi concreti di dichiarazioni di importatori in relazione a
probabili accertamenti della Dogana, dimostra come la procedura
accertativa e sanzionatoria attualmente seguita sulla scorta delle
istruzioni ministeriali generi effetti distorsivi, a favore di volta
in volta dell' Erario o dell' operatore. Secondo l' A., anche sulla
base delle definizioni rinvenibili nelle direttive comunitarie, l'
IVA ha la natura di una vera e propria imposta generale sul consumo,
assimilabile come tale, in sede di applicazione alle importazioni, ad
un vero e proprio diritto di confine. La sua evasione non costituisce
figura autonoma di reato rispetto all' evasione del dazio, ma
concorre al calcolo della relativa sanzione ai sensi dell' art. 303
del testo unico delle leggi doganali.
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