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| IDG821000307 | |
| 82.10.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Petrachi Salvatore
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| Applicazione dell' Imposta sul Valore Aggiunto nel settore degli
spettacoli
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| Iva trib. er., an. 10 (1981), fasc. 23-24 (31 dicembre), pag. 695-700
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| D1832; D23157; D23153; D23158
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| Premesso che il decreto n. 640 del 1972 ha attuato, conformemente
alle direttive della legge delega per la riforma tributaria, la
revisione delle norme relative ai diritti erariali sui pubblici
spettacoli secondo criteri di coordinamento con le riforme degli
altri settori dell' ordinamento tributario italiano e di
semplificazione del sistema di determinazione dell' imponibile e di
applicazione del tributo, l' A. precisa che la base imponibile dell'
imposta sugli spettacoli e' determinata al netto dell' IVA, in quanto
dovuta, e dell' imposta sugli spettacoli stessa. I corrispettivi
delle attivita' spettacolistiche, dei giuochi, dei trattenimenti e
delle altre manifestazioni rientranti nella sfera dell' imposta sugli
spettacoli sono anche assoggettabili all' IVA se riferiti a servizi
prestati nell' esercizio di imprese ed effettuati nel territorio
dello Stato. Precisata l' accezione del termine "spettacolo" adottata
dal legislatore fiscale (prestazione resa dall' esercente allo
spettatore, con conseguente esclusione delle operazioni poste in
essere sia nella fase di produzione dello spettacolo sia in quella di
distribuzione, ad eccezione dei contratti di scritture connessi con
gli spettacoli teatrali e del noleggio di film) e la sfera di
applicazione dell' aliquota IVA ridotta dell' 8%, l' A. illustra i
casi di esenzione, gli obblighi dei contribuenti ed il sistema
contenzioso previsti ai fini dell' imposta sugli spettacoli.
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| art. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 640
pt. 3 n. 1 tab. a d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 74 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 10 nn. 6 e 7 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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