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| IDG821000308 | |
| 82.10.00308 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Acampora Giovanni
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| Autotassazione. Acconti d' imposta ai fini IRPEF, IRPEG, ILOR
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| Nuova riv. trib., an. 37 (1981), fasc. 11, pag. 507-509
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| D23068; D23077; D24048
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| Nel ricordare i dati salienti della disciplina dell' autoliquidazione
e versamento degli acconti dell' IRPEF, IRPEG ed ILOR, l' A. precisa
che il termine utile per provvedere all' adempimento e' dato dall'
intero mese di novembre e che la misura degli acconti e' stabilita in
linea di massima nel 90% dell' imposta versata per il periodo d'
imposta precedente. Le modalita' di assolvimento dell' acconto sono
le stesse previste per la c.d. autotassazione da effettuarsi
contestualmente alla dichiarazione dei redditi. I soggetti passivi
dell' IRPEF sono tenuti all' adempimento qualora per i redditi dell'
anno precedente abbiano pagato piu' di 100.000 lire d' imposta, salva
la possibilita' di calcolare e versare il 90% dell' ammontare d'
imposta previsto per i redditi in corso di produzione. Per l' ILOR l'
acconto e' dovuto nel caso in cui l' imposta pagata abbia superato l'
importo di 40.000 lire. I coniugi che abbiano presentato
dichiarazione congiunta possono scegliere ai fini dell' acconto IRPEF
tra un versamento calcolato sull' imposta complessiva pagata ed un
versamento separato, calcolato con riferimento all' imposta che
ciascun coniuge avrebbe dovuto pagare nel caso di dichiarazione
separata; nel secondo caso i coniugi non possono in occasione della
successiva dichiarazione fruire del regime congiunto. I soggetti
passivi dell' IRPEG versano l' acconto ai fini IRPEG ed ai fini ILOR
quando il rispettivo importo di riferimento superi le 40.000 lire; i
soggetti con esercizio a cavallo dell' anno solare effettuano il
versamento non a novembre, ma entro l' undicesimo mese dell'
esercizio o periodo di gestione. Nei casi di operazioni di
concentrazione agevolata le societa' concentratarie non sono soggette
alle norme sull' acconto quando i termini vengano a cadere nel primo
periodo d' imposta; se la nuova strutturazione del gruppo societario
determina per le concentranti una riduzione del reddito vi e' la
possibilita' di fare riferimento all' imposta che si stima di pagare
per il periodo in corso.
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| l. 23 marzo 1977 n. 97
l. 22 dicembre 1980 n. 891
art. 7 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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