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148186
IDG821000308
82.10.00308 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Acampora Giovanni
Autotassazione. Acconti d' imposta ai fini IRPEF, IRPEG, ILOR
Nuova riv. trib., an. 37 (1981), fasc. 11, pag. 507-509
D23068; D23077; D24048
Nel ricordare i dati salienti della disciplina dell' autoliquidazione e versamento degli acconti dell' IRPEF, IRPEG ed ILOR, l' A. precisa che il termine utile per provvedere all' adempimento e' dato dall' intero mese di novembre e che la misura degli acconti e' stabilita in linea di massima nel 90% dell' imposta versata per il periodo d' imposta precedente. Le modalita' di assolvimento dell' acconto sono le stesse previste per la c.d. autotassazione da effettuarsi contestualmente alla dichiarazione dei redditi. I soggetti passivi dell' IRPEF sono tenuti all' adempimento qualora per i redditi dell' anno precedente abbiano pagato piu' di 100.000 lire d' imposta, salva la possibilita' di calcolare e versare il 90% dell' ammontare d' imposta previsto per i redditi in corso di produzione. Per l' ILOR l' acconto e' dovuto nel caso in cui l' imposta pagata abbia superato l' importo di 40.000 lire. I coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta possono scegliere ai fini dell' acconto IRPEF tra un versamento calcolato sull' imposta complessiva pagata ed un versamento separato, calcolato con riferimento all' imposta che ciascun coniuge avrebbe dovuto pagare nel caso di dichiarazione separata; nel secondo caso i coniugi non possono in occasione della successiva dichiarazione fruire del regime congiunto. I soggetti passivi dell' IRPEG versano l' acconto ai fini IRPEG ed ai fini ILOR quando il rispettivo importo di riferimento superi le 40.000 lire; i soggetti con esercizio a cavallo dell' anno solare effettuano il versamento non a novembre, ma entro l' undicesimo mese dell' esercizio o periodo di gestione. Nei casi di operazioni di concentrazione agevolata le societa' concentratarie non sono soggette alle norme sull' acconto quando i termini vengano a cadere nel primo periodo d' imposta; se la nuova strutturazione del gruppo societario determina per le concentranti una riduzione del reddito vi e' la possibilita' di fare riferimento all' imposta che si stima di pagare per il periodo in corso.
l. 23 marzo 1977 n. 97 l. 22 dicembre 1980 n. 891 art. 7 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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