| 148190 | |
| IDG821000313 | |
| 82.10.00313 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moretti Plinio
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| Obblighi relativi alla contabilita'
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| Nuova riv. trib., an. 37 (1981), fasc. 12, pag. 565-567
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| D23154
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| A commento della norma del decreto sull' IVA che prevede la non
obbligatorieta' della fatturazione (salvo richiesta del cliente non
oltre il momento di effettuazione dell' operazione) nel caso di
prestazione eseguita nell' esercizio d' impresa e nell' abitazione
del cliente, l' A. puntualizza gli aspetti soggettivi ed oggettivi
della disposizione. Non rientrano nella previsione in esame le
prestazioni effettuate al di fuori dell' esercizio d' impresa e non
hanno alcuna rilevanza ne' il tipo di impresa che rende la
prestazione ne' l' entita' del volume d' affari; il soggetto
richiedente la prestazione puo' essere indifferentemente
imprenditore, artista, professionista o privato, purche' sia
consumatore finale. Circa il luogo di effettuazione della
prestazione, escluso che ai fini dell' esonero dell' obbligo di
fatturazione possa distinguersi tra abitazione catastalmente
classificata come "civile" o di "lusso", l' A. ritiene che, non
avendo il legislatore fiscale meglio specificato la portata della
locuzione "abitazione dei clienti", questa non vada intesa nel senso
stretto dell' accezione letterale.
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| art. 22 n. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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