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148190
IDG821000313
82.10.00313 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moretti Plinio
Obblighi relativi alla contabilita'
Nuova riv. trib., an. 37 (1981), fasc. 12, pag. 565-567
D23154
A commento della norma del decreto sull' IVA che prevede la non obbligatorieta' della fatturazione (salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell' operazione) nel caso di prestazione eseguita nell' esercizio d' impresa e nell' abitazione del cliente, l' A. puntualizza gli aspetti soggettivi ed oggettivi della disposizione. Non rientrano nella previsione in esame le prestazioni effettuate al di fuori dell' esercizio d' impresa e non hanno alcuna rilevanza ne' il tipo di impresa che rende la prestazione ne' l' entita' del volume d' affari; il soggetto richiedente la prestazione puo' essere indifferentemente imprenditore, artista, professionista o privato, purche' sia consumatore finale. Circa il luogo di effettuazione della prestazione, escluso che ai fini dell' esonero dell' obbligo di fatturazione possa distinguersi tra abitazione catastalmente classificata come "civile" o di "lusso", l' A. ritiene che, non avendo il legislatore fiscale meglio specificato la portata della locuzione "abitazione dei clienti", questa non vada intesa nel senso stretto dell' accezione letterale.
art. 22 n. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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