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| IDG821000318 | |
| 82.10.00318 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pansieri Silvia
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| In tema di fusione per incorporazione senza cambio di azioni
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 13-24
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23070; D23073; D21514; D3125
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| Prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione in
argomento, l' A. osserva che il problema della tassazione delle
plusvalenze e minusvalenze derivanti da fusione di societa' per
incorporazione senza cambio di azioni (che si verifica quando l'
incorporante detiene in tutto od in parte il pacchetto azionario
dell' incorporato) non ha trovato soluzione unanime ne' in dottrina
ne' in giurisprudenza. Richiamata a grandi linee la disciplina
fiscale delle fusioni di societa' ed individuate le rilevanti
situazioni economico-contabili rimaste al di fuori della previsione
legislativa, l' A. enuclea i principi fondamentali desumibili dal
dato normativo (in particolare il principio di neutralita' fiscale
dell' operazione, conseguente al principio di continuita' dei valori
contabili) e critica l' impostazione giurisprudenziale per aver
limitato l' indagine alla semplice equivalenza dei valori contabili
del patrimonio dell' incorporata nei due bilanci e non aver
considerato l' eventuale differenza, positiva o negativa, scaturente
dalla fusione in dipendenza del raffronto con il valore che le
partecipazioni avevano nel bilancio dell' incorporante. L' A.
definisce quindi la nozione di "patrimonio netto" (espressa dall'
ultimo valore fiscalmente riconosciuto di tutti i cespiti attivi,
dedotte le passivita' ed i fondi accantonati attraverso deduzioni
fiscali) e critica la corrente terminologia di "plusvalenze" e
"minusvalenze" da fusione, ritenendo piu' opportuna l' adozione dei
termini "utile" e "perdita" da fusione. In base alle argomentazioni
svolte l' A. conclude che la differenza negativa (o perdita)
risultante dalla fusione deve essere annullata mediante rivalutazione
dei beni dell' incorporata, salvo, nel caso cio' non sia possibile,
deducibilita' dalla perdita in base al principio di neutralita'
fiscale della fusione. La differenza positiva (od utile da fusione)
e' annullabile mediante svalutazione dei beni dell' incorporata fino
a concorrenza del costo fiscale delle partecipazioni; qualora non si
proceda alla svalutazione l' utile e' tassabile in capo all'
incorporante.
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| Cass. 25 novembre 1980 n. 6261
art. 16 d.p.r. 20 settembre 1973 n. 598
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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