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148194
IDG821000318
82.10.00318 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pansieri Silvia
In tema di fusione per incorporazione senza cambio di azioni
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 13-24
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23070; D23073; D21514; D3125
Prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione in argomento, l' A. osserva che il problema della tassazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da fusione di societa' per incorporazione senza cambio di azioni (che si verifica quando l' incorporante detiene in tutto od in parte il pacchetto azionario dell' incorporato) non ha trovato soluzione unanime ne' in dottrina ne' in giurisprudenza. Richiamata a grandi linee la disciplina fiscale delle fusioni di societa' ed individuate le rilevanti situazioni economico-contabili rimaste al di fuori della previsione legislativa, l' A. enuclea i principi fondamentali desumibili dal dato normativo (in particolare il principio di neutralita' fiscale dell' operazione, conseguente al principio di continuita' dei valori contabili) e critica l' impostazione giurisprudenziale per aver limitato l' indagine alla semplice equivalenza dei valori contabili del patrimonio dell' incorporata nei due bilanci e non aver considerato l' eventuale differenza, positiva o negativa, scaturente dalla fusione in dipendenza del raffronto con il valore che le partecipazioni avevano nel bilancio dell' incorporante. L' A. definisce quindi la nozione di "patrimonio netto" (espressa dall' ultimo valore fiscalmente riconosciuto di tutti i cespiti attivi, dedotte le passivita' ed i fondi accantonati attraverso deduzioni fiscali) e critica la corrente terminologia di "plusvalenze" e "minusvalenze" da fusione, ritenendo piu' opportuna l' adozione dei termini "utile" e "perdita" da fusione. In base alle argomentazioni svolte l' A. conclude che la differenza negativa (o perdita) risultante dalla fusione deve essere annullata mediante rivalutazione dei beni dell' incorporata, salvo, nel caso cio' non sia possibile, deducibilita' dalla perdita in base al principio di neutralita' fiscale della fusione. La differenza positiva (od utile da fusione) e' annullabile mediante svalutazione dei beni dell' incorporata fino a concorrenza del costo fiscale delle partecipazioni; qualora non si proceda alla svalutazione l' utile e' tassabile in capo all' incorporante.
Cass. 25 novembre 1980 n. 6261 art. 16 d.p.r. 20 settembre 1973 n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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