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148195
IDG821000319
82.10.00319 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fasano Marco
Sul trattamento della costituzione, trasferimento e consolidazione ai fini dell' INVIM
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 25-28
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D24054
Premesso che la soluzione dei problemi determinati dalla lacunosita' dell' art. 7 del decreto sull' INVIM deve prendere le mosse dalla ricognozione del criterio adottato dal legislatore per la determinazione dell' incremento imponibile della nuda proprieta' (dato dal raffronto tra la quota del valore finale della piena proprieta' corrispondente alla nuda proprieta' e da una uguale quota riferita al valore iniziale della piana proprieta'), l' A. esprime il proprio dissenso dalla tesi ministeriale secondo cui nel caso di cessione da parte del proprietario originario della nuda proprieta' con riserva dell' usufrutto e successiva alienazione da parte dell' acquirente, dopo la consolidazione dell' usufrutto, della piena proprieta' ad un terzo l' incremento imponibile si determinerebbe detraendo dal valore della piena proprieta' all' atto della rivendita il valore della piena proprieta' all' atto dell' acquisto da parte di colui che ha alienato la nuda proprieta', diminuendo l' incremento cosi' calcolato dell' incremento sottoposto a tassazione in occasione dell' alienazione della nuda proprieta'. Secondo l' A. e' inaccettabile l' imposizione a carico di un soggetto dell' incremento di valore formatosi nel lasso di tempo in cui l' immobile era di proprieta' di un soggetto diverso, vigendo in materia di INVIM il principio fondamentale che fissa il valore iniziale alla data di acquisto del cespite da parte dello stesso soggetto che procede all' alienazione o ne cui confronti si verificano i presupposti per l' applicazione del tributo decennale. L' incremento deve pertanto decorrere dalla data di acquisto della nuda proprieta', pur assumendo rilevanza il valore della piena proprieta' dell' immobile. L' A. riconosce la lacunosita' di tale soluzione, imputandola peraltro ad effetti connaturati al sistema impositivo, eliminabili non con interventi interpretativi, ma con radicali modifiche legislative. Nel caso di successive cessioni della nuda proprieta' e dell' usufrutto viene tassata ciascuna cessione in base all' incremento maturato dall' immobile, parametrato al valore del diritto parziario (anche in tal caso con lacune impositive conseguenti al criterio di tassazione). In base alle considerazioni svolte l' A. dissente dalla tesi giurisprudenziale secondo cui il valore finale della proprieta' piena non puo' non ragguagliarsi alla stessa proprieta' e rapportarsi quindi al momento in cui, in caso di usufrutto, si e' verificato il consolidamento alla nuda proprieta'.
art. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 Comm. Centr. 14 maggio 1979 n. 1371
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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