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| IDG821000319 | |
| 82.10.00319 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fasano Marco
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| Sul trattamento della costituzione, trasferimento e consolidazione ai
fini dell' INVIM
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 25-28
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D24054
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| Premesso che la soluzione dei problemi determinati dalla lacunosita'
dell' art. 7 del decreto sull' INVIM deve prendere le mosse dalla
ricognozione del criterio adottato dal legislatore per la
determinazione dell' incremento imponibile della nuda proprieta'
(dato dal raffronto tra la quota del valore finale della piena
proprieta' corrispondente alla nuda proprieta' e da una uguale quota
riferita al valore iniziale della piana proprieta'), l' A. esprime il
proprio dissenso dalla tesi ministeriale secondo cui nel caso di
cessione da parte del proprietario originario della nuda proprieta'
con riserva dell' usufrutto e successiva alienazione da parte dell'
acquirente, dopo la consolidazione dell' usufrutto, della piena
proprieta' ad un terzo l' incremento imponibile si determinerebbe
detraendo dal valore della piena proprieta' all' atto della rivendita
il valore della piena proprieta' all' atto dell' acquisto da parte di
colui che ha alienato la nuda proprieta', diminuendo l' incremento
cosi' calcolato dell' incremento sottoposto a tassazione in occasione
dell' alienazione della nuda proprieta'. Secondo l' A. e'
inaccettabile l' imposizione a carico di un soggetto dell' incremento
di valore formatosi nel lasso di tempo in cui l' immobile era di
proprieta' di un soggetto diverso, vigendo in materia di INVIM il
principio fondamentale che fissa il valore iniziale alla data di
acquisto del cespite da parte dello stesso soggetto che procede all'
alienazione o ne cui confronti si verificano i presupposti per l'
applicazione del tributo decennale. L' incremento deve pertanto
decorrere dalla data di acquisto della nuda proprieta', pur assumendo
rilevanza il valore della piena proprieta' dell' immobile. L' A.
riconosce la lacunosita' di tale soluzione, imputandola peraltro ad
effetti connaturati al sistema impositivo, eliminabili non con
interventi interpretativi, ma con radicali modifiche legislative. Nel
caso di successive cessioni della nuda proprieta' e dell' usufrutto
viene tassata ciascuna cessione in base all' incremento maturato
dall' immobile, parametrato al valore del diritto parziario (anche in
tal caso con lacune impositive conseguenti al criterio di
tassazione). In base alle considerazioni svolte l' A. dissente dalla
tesi giurisprudenziale secondo cui il valore finale della proprieta'
piena non puo' non ragguagliarsi alla stessa proprieta' e rapportarsi
quindi al momento in cui, in caso di usufrutto, si e' verificato il
consolidamento alla nuda proprieta'.
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| art. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
Comm. Centr. 14 maggio 1979 n. 1371
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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