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148197
IDG821000321
82.10.00321 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 19 febbraio 1981 n. 1006
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 150
D2141; D2195; D4183
Nel condividere la tesi della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di controversia pendente all' entrata in vigore del provvedimento di condono e di definizione della stessa su domanda di uno solo dei condebitori solidali si verifica l' estinzione del giudizio anche nei confronti degli altri condebitori, salvo diversa regolamentazione dei rapporti interni, l' A. sottolinea in particolare la rilevanza dell' affermata salvezza della regolamentazione dei rapporti interni tra le parti. Osserva al riguardo che la definizione in sede amministrativa di una vertenza relativa ad una pretesa infondata del Fisco non puo' pregiudicare i condebitorei solidali che non hanno chiesto il condono.
art. 11 d.l. 5 novembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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