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148198
IDG821000323
82.10.00323 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 24 gennaio 1981 n. 537
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 158
D21722; D2175; D4073
L' A. osserva che con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione si scosta dal proprio precedente orientamento in tema di ricorso in cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale, sostenendo che il termine breve di 60 giorni previsto dall' art. 29 del decreto sul contenzioso tributario decorre dalla data di notifica (per il contribuente) e di comunicazione (per la Finanza) del dispositivo della decisione. Il legislatore non avrebbe cioe' usato proprieta' di linguaggio tecnico-giuridico, non distinguendo tra notificazione (al conribuente) del dispositivo di cui al comma 3 dell' art. 38 e notificazione della decisione di cui al comma 3 dell' art. 29. L' A. ritiene peraltro esatto il precedente contrario indirizzo della Corte.
art. 38 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 29 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 325 c.p.c. art. 326 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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