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148199
IDG821000324
82.10.00324 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 26 gennaio 1981 n. 571
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 161-162
D23107; D2159; D21822
Commentando la pronuncia della Corte di Cassazione in cui si afferma che sotto la previgente disciplina dell' imposta di registro per stabilire la prevalenza del privilegio immobiliare per il tributo di registro sui diritti acquistati dai terzi sugli immobili stessi rilevava la distinzione tra imposta principale ed imposta complementare o suppletiva, l' A. osserva che ai sensi della vigente normativa civilistica l' imposta suppletiva di registro non nasce mai privilegiata. Condivide la tesi dell' opponibilita' del termine di decadenza del privilegio anche da parte del debitore d' imposta e dei suoi creditori, sottolineandone la validita' anche alla stregua della normativa vigente.
art. 97 comma 2 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 2772 c.c. art. 54 comma ultimo d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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