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148202
IDG821000327
82.10.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Strippoli F.
Nota a Comm. centr. sez. XIX 14 maggio 1979 n. 1371
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 177-178
D21800; D21440; D2124
L' A. condivide la tesi della Commissione Tributaria Centrale secondo cui sotto il previgente testo unico delle imposte dirette il mancato esercizio della rivalsa mediante ritenuta sui redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell' art. 127 legittimava l' accertamento d' ufficio nei confronti del prestatore di lavoro. Precisa che in tale ipotesi, in deroga al divieto della doppia imposizione, sorgevano, 2 distinti rapporti, uno tra l' Erario ed il sostituto d' imposta (per l' imposta e relativa soprattassa, previo accertamento) ed uno tra l' Erario ed il sostituto (per la riscossione dell' imposta non ritenuta). Sotto la legislazione vigente l' accertamento anche nei riguardi del prestatore di lavoro non e' piu' possibile in quanto, eliminata la "nuova" iscrizione a ruolo a nome del prestatore di lavoro dell' imposta non ritenuta (prima prevista), il prestatore stesso e' divenuto obbligato solidale delle imposte iscritte a ruolo a nome del datore di lavoro, con conseguente possibilita' di intervenire nel procedimento di accertamento eseguito nei confronti del sostituto e di intervenire per contestare gli atti esecutivi dell' esattore.
art. 127 comma 1 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 14 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 64 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 53 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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