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148203
IDG821000328
82.10.00328 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luigi Pierantonio
Sulla illegittimita' degli accertamenti INVIM notificati dal 22-6-1974 e relativi ad atti registrati dal 1-1-1973 al 21-6-1973
nota a Comm. centr. sez. XIII 9 luglio 1980 n. 1905
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 179-181
D24055; D2152
Nel condividere la tesi giurisprudenziale secondo cui la proroga al 31 dicembre 1975 dei termini di decadenza, disposta per l' INVIM con l' art. 1, comma 2, del decreto legge n. 237 del 1974, ha carattere innovativo e trova pertanto applicazione nei confronti della Finanza solo per gli accertamenti in rettifica il cui termine annuale scada all' entrata in vigore del citato decreto (22 giugno 1974) e non anche per quelli il cui termine risulti a tale data gia' unitilmente scaduto, l' A. sottolinea la formulazione equivoca e la natura non interpretativa della norma in questione. Osserva peraltro che, anche ammettendo la natura interpretativa della disposizione, le conclusioni non mutano in quanto la decadenza da un termine rende incontestabile il rapporto su cui e' fondato l' esercizio del diritto analogamente ad una sentenza passata in giudicato ed, in mancanza di esplicita dichiarazione legislativa, non si possono disconoscere gli effetti preclusivi della decadenza intervenuta.
art. 1 comma 2 d.l. 19 giugno 1974 n. 237 l. 2 agosto 1974 n. 250 art. 20 comma 3 d.p.r. 2l ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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