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| IDG821000329 | |
| 82.10.00329 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Acierno Maria
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| Sul trasferimento di beni divenuti comuni per la libera scelta dei
coniugi in occasione della riforma del diritto di famiglia
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| nota a Comm. I grado Macerata 20 febbraio 1980 n. 19
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 182-183
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D24054; D30128
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| L' A. prende spunto dalla decisione in rassegna (secondo la quale nel
trasferimento di immobile divenuto di proprieta' di entrambi i
coniugi per effetto della convenzione di cui all' art. 228 della
legge n. 151 del 1975 data di riferimento per la determinazione del
valore iniziale e' quella dell' originario acquisto per la quota di
un mezzo e quella della convenzione per la restante quota) per
osservare che, contrariamente a quanto presupposto nella pronuncia,
non vi e' unanimita' di consensi in dottrina sulla natura costitutiva
con efficacia "ex nunc" della convenzione di comunione e che le
divergenze di opinioni anche in merito alle diverse conseguenze
derivanti ai fini dell' INVIM sono destinate a conservare attualita'
finche' gli immobili divenuti di proprieta' comune dei coniugi per
effetto della convenzione in argomento verranno trasferiti per atto
tra vivi o "mortis causa". L' A. condivide la critica contenuta nella
pronuncia in rassegna alla tesi ministeriale della "finzione legale"
secondo cui l' acquisto individuale dovrebbe ritenersi invece come
avvenuto da parte di entrambi i coniugi: secondo l' A. il
legislatore, prevedendo l' esenzione da imposte e tasse per i
"conseguenti trasferimenti", sembra aver presupposto che la
convenzione comporti un trasferimento effettivo e non una mera
finzione.
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| art. 228 comma 2 l. 19 maggio 1975 n. 151
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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