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148204
IDG821000329
82.10.00329 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Acierno Maria
Sul trasferimento di beni divenuti comuni per la libera scelta dei coniugi in occasione della riforma del diritto di famiglia
nota a Comm. I grado Macerata 20 febbraio 1980 n. 19
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 182-183
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D24054; D30128
L' A. prende spunto dalla decisione in rassegna (secondo la quale nel trasferimento di immobile divenuto di proprieta' di entrambi i coniugi per effetto della convenzione di cui all' art. 228 della legge n. 151 del 1975 data di riferimento per la determinazione del valore iniziale e' quella dell' originario acquisto per la quota di un mezzo e quella della convenzione per la restante quota) per osservare che, contrariamente a quanto presupposto nella pronuncia, non vi e' unanimita' di consensi in dottrina sulla natura costitutiva con efficacia "ex nunc" della convenzione di comunione e che le divergenze di opinioni anche in merito alle diverse conseguenze derivanti ai fini dell' INVIM sono destinate a conservare attualita' finche' gli immobili divenuti di proprieta' comune dei coniugi per effetto della convenzione in argomento verranno trasferiti per atto tra vivi o "mortis causa". L' A. condivide la critica contenuta nella pronuncia in rassegna alla tesi ministeriale della "finzione legale" secondo cui l' acquisto individuale dovrebbe ritenersi invece come avvenuto da parte di entrambi i coniugi: secondo l' A. il legislatore, prevedendo l' esenzione da imposte e tasse per i "conseguenti trasferimenti", sembra aver presupposto che la convenzione comporti un trasferimento effettivo e non una mera finzione.
art. 228 comma 2 l. 19 maggio 1975 n. 151
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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