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148209
IDG821000335
82.10.00335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sul concetto di "rapporto esaurito" agli effetti del rimborso e della riliquidazione INVIM a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 126/1979
nota a Ris. Min. Finanze 21 febbraio 1981 n. 4/295
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 3, pag. 223-224
D24058; D02145; D24008
L' A. dissente dall' avviso espresso dal Ministero delle Finanze nella risoluzione commentata in tema di definizione del concetto di "rapporto esaurito" agli effetti del rimborso e della riliquidazione dell' INVIM a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 1979, nel punto in cui, riconosciuta l' autonomia dell' imposta assolta dal contribuente sulla denuncia, si sostiene che il relativo rapporto tributario deve considerarsi non esaurito al 13 novembre 1979 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza suddetta e di entrata in vigore del decreto legge n. 571 del 1979) nel solo caso di gravame amministrativo o giudiziario ad esso inerente. Secondo l' A. il rapporto tributario non puo' ritenersi esaurito a quella data anche nel caso in cui non sia ancora scaduto il termine di decadenza per chiedere il rimborso.
d.l. 12 novembre 1979 n. 571 l. 12 gennaio 1980 n. 2 art. 25 l. 5 marzo 1963 n. 246 C. Cost. 8 novembre 1979 n. 126
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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