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| IDG821000335 | |
| 82.10.00335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Sul concetto di "rapporto esaurito" agli effetti del rimborso e della
riliquidazione INVIM a seguito della sentenza della Corte Cost. n.
126/1979
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| nota a Ris. Min. Finanze 21 febbraio 1981 n. 4/295
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 3, pt. 3, pag. 223-224
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| D24058; D02145; D24008
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| L' A. dissente dall' avviso espresso dal Ministero delle Finanze
nella risoluzione commentata in tema di definizione del concetto di
"rapporto esaurito" agli effetti del rimborso e della riliquidazione
dell' INVIM a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
126 del 1979, nel punto in cui, riconosciuta l' autonomia dell'
imposta assolta dal contribuente sulla denuncia, si sostiene che il
relativo rapporto tributario deve considerarsi non esaurito al 13
novembre 1979 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
sentenza suddetta e di entrata in vigore del decreto legge n. 571 del
1979) nel solo caso di gravame amministrativo o giudiziario ad esso
inerente. Secondo l' A. il rapporto tributario non puo' ritenersi
esaurito a quella data anche nel caso in cui non sia ancora scaduto
il termine di decadenza per chiedere il rimborso.
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| d.l. 12 novembre 1979 n. 571
l. 12 gennaio 1980 n. 2
art. 25 l. 5 marzo 1963 n. 246
C. Cost. 8 novembre 1979 n. 126
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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