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| IDG821000338 | |
| 82.10.00338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dolfin Nicoletta
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| Ancora qualche spunto in tema di indetraibilita' della partecipazione
agli utili spettanti agli amministratori di societa'
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 29-37
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23063; D23073; D312203
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| Rammentate in premesse le conclusioni attinte in un precedente studio
in tema di interpretazione dell' art. 59, ultimo comma, del decreto
sull' IRPEF (equiparazione normativa della partecipazione degli
amministratori ad erogazione di reddito, concorso della stessa alla
formazione del reddito d' impresa; intassabilita' in capo al
percipiente; assoggettabilita' della compartecipazione attribuita
agli amministratori a titolo remunerativo per il lavoro svolto, vera
e propria spesa per la societa' e componente passiva nella formazione
del bilancio, alla ritenuta d' acconto quale reddito di lavoro
autonomo del percipiente), l' A. informa che tali conclusioni sono
state contrastate da parte della dottrina sulla scorta di una
ricostruzione del trattamento fiscale della partecipazione degli
amministratori basato su di uno schema razionale che, comportando una
vera e propria interpretazione abrogante della norma citata, appare
inconciliabile con il diritto positivo. Secondo l' A. ai fini dell'
approfondimento dell' indagine appaiono ininfluenti le norme di cui
agli artt. 50 del decreto sull' IRPEF e 25 del decreto sull'
accertamento, mentre il regime fiscale della partecipazione degli
amministratori agli utili si umpernia sul citato art. 59, in base al
quale le somme corrisposte agli amministratori delle societa' in come
collettivo ed in accomandita semplice a titolo di partecipazione agli
utili non sono deducibili in sede di determinazione del reddito d'
impresa. Esaminata la disciplina di detta partecipazione emergente
dal combinato disposto della norma citata e dell' art. 5, II comma,
del decreto sull' IRPEG, l' A. conclude nel senso che, riconosciuta
l' indetraibilita' del reddito dell' ente erogante della
compartecipazione degli amministratori di societa' di capitali, o si
sostiene la tassabilita' della compartecipazione sia presso la
societa' sia presso l' amministrazione incorrendo peraltro in una
duplicazione d' imposta con conseguenti problemi di
incostituzionalita' ovvero si esclude la tassabilita' in capo al
percipiente evitando cosi' perplessita' di ordine costituzionale.
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| art. 59 ultimo comma d.p.r. 2. settembre 1973 n. 597
art. 50 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 25 d.p.r. 2. settembre 1973 n. 600
art. 5 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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