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148212
IDG821000338
82.10.00338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dolfin Nicoletta
Ancora qualche spunto in tema di indetraibilita' della partecipazione agli utili spettanti agli amministratori di societa'
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 29-37
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D23073; D312203
Rammentate in premesse le conclusioni attinte in un precedente studio in tema di interpretazione dell' art. 59, ultimo comma, del decreto sull' IRPEF (equiparazione normativa della partecipazione degli amministratori ad erogazione di reddito, concorso della stessa alla formazione del reddito d' impresa; intassabilita' in capo al percipiente; assoggettabilita' della compartecipazione attribuita agli amministratori a titolo remunerativo per il lavoro svolto, vera e propria spesa per la societa' e componente passiva nella formazione del bilancio, alla ritenuta d' acconto quale reddito di lavoro autonomo del percipiente), l' A. informa che tali conclusioni sono state contrastate da parte della dottrina sulla scorta di una ricostruzione del trattamento fiscale della partecipazione degli amministratori basato su di uno schema razionale che, comportando una vera e propria interpretazione abrogante della norma citata, appare inconciliabile con il diritto positivo. Secondo l' A. ai fini dell' approfondimento dell' indagine appaiono ininfluenti le norme di cui agli artt. 50 del decreto sull' IRPEF e 25 del decreto sull' accertamento, mentre il regime fiscale della partecipazione degli amministratori agli utili si umpernia sul citato art. 59, in base al quale le somme corrisposte agli amministratori delle societa' in come collettivo ed in accomandita semplice a titolo di partecipazione agli utili non sono deducibili in sede di determinazione del reddito d' impresa. Esaminata la disciplina di detta partecipazione emergente dal combinato disposto della norma citata e dell' art. 5, II comma, del decreto sull' IRPEG, l' A. conclude nel senso che, riconosciuta l' indetraibilita' del reddito dell' ente erogante della compartecipazione degli amministratori di societa' di capitali, o si sostiene la tassabilita' della compartecipazione sia presso la societa' sia presso l' amministrazione incorrendo peraltro in una duplicazione d' imposta con conseguenti problemi di incostituzionalita' ovvero si esclude la tassabilita' in capo al percipiente evitando cosi' perplessita' di ordine costituzionale.
art. 59 ultimo comma d.p.r. 2. settembre 1973 n. 597 art. 50 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 25 d.p.r. 2. settembre 1973 n. 600 art. 5 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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