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148214
IDG821000340
82.10.00340 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a C. Cost. 26 febbraio 1981 n. 33
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 193
D200; D2159; D2195; D23107
Nel commentare la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalita' dell' art. 6 del decreto sul condono sollevata sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza per la prevista esclusione del condono dei contribuenti che avessero gia' pagato le imposte suppletive di registro per essersi gli uffici avvalsi della facolta' di procedura a riscossione coattiva nonostante la pendenza di opposizione, l' A. osserva criticamente che la Corte Costituzionale sembra non aver tenuto nel debito conto il fatto che sotto la previgente legge di registro -(che non determinava in quali casi, notificata l' ingiunzione, l' ufficio avrebbe potuto procedere agli atti esecutivi)- la facolta', riconosciuta agli uffici, di procedere a riscossione coattiva, nonostante la pendenza di opposizione, poteva trasformarsi in arbitrio, non garantendo uguale trattamento a situazioni identiche (opposizioni ad ingiunzioni). In tale ordine di idee deve escludersi che la legge di condono, nel disporre implicitamente il divieto di ripetizione di imposte pagate, potesse riferirsi a situazioni non garantite a monte da una parita' di trattamento. Secondo l' A. a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale molti uffici che, pur in presenza di versamenti effettuati sotto la minaccia di atti esecutivi, hanno concesso il condono negando pero' il diritto al rimborso, revocheranno il condono
art. 6 d.l. 5 novembre 1973 n. 660 l. 18 dicembre 1973 n. 823 art. 3 Cost. art. 145 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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