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| IDG821000340 | |
| 82.10.00340 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a C. Cost. 26 febbraio 1981 n. 33
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 193
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| D200; D2159; D2195; D23107
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| Nel commentare la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha
dichiarato infondata la questione di costituzionalita' dell' art. 6
del decreto sul condono sollevata sotto il profilo della violazione
del principio di uguaglianza per la prevista esclusione del condono
dei contribuenti che avessero gia' pagato le imposte suppletive di
registro per essersi gli uffici avvalsi della facolta' di procedura a
riscossione coattiva nonostante la pendenza di opposizione, l' A.
osserva criticamente che la Corte Costituzionale sembra non aver
tenuto nel debito conto il fatto che sotto la previgente legge di
registro -(che non determinava in quali casi, notificata l'
ingiunzione, l' ufficio avrebbe potuto procedere agli atti
esecutivi)- la facolta', riconosciuta agli uffici, di procedere a
riscossione coattiva, nonostante la pendenza di opposizione, poteva
trasformarsi in arbitrio, non garantendo uguale trattamento a
situazioni identiche (opposizioni ad ingiunzioni). In tale ordine di
idee deve escludersi che la legge di condono, nel disporre
implicitamente il divieto di ripetizione di imposte pagate, potesse
riferirsi a situazioni non garantite a monte da una parita' di
trattamento. Secondo l' A. a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale molti uffici che, pur in presenza di versamenti
effettuati sotto la minaccia di atti esecutivi, hanno concesso il
condono negando pero' il diritto al rimborso, revocheranno il condono
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| art. 6 d.l. 5 novembre 1973 n. 660
l. 18 dicembre 1973 n. 823
art. 3 Cost.
art. 145 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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