| 148215 | |
| IDG821000341 | |
| 82.10.00341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Redazione
| |
| Sulla deita' del magistrato
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. I 6 aprile 1981 n. 1931
| |
| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 198-199
| |
| | |
| D21722; D2174; D4026
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| A commento critico della senteza con cui la Corte di Cassazione ha
stabilito che l' ordinanza n. 337 del 1980 della Corte stessa (che ha
investito la Corte Costituzionale della questione di legittimita'
costituzionale dell' art. 26 del decreto sul contenzioso in ordine
alla competenza della Commissione centrale anche "per questioni di
fatto non estimative", ivi comprese quelle di estimazione complessa)
non legittima il contribuente a chiedere la sospensione del giudizio
di Cassazione quando lo stesso abbia investito della questione la
Commissione centrale e questa si sia limitata a verificare la
congruita' della motivazione della decisione di II grado, non
rilevando vizi logici e di diritto, l' A. afferma che la pronuncia si
presenta sconcertante sia per aver posto a carico del contribuente un
danno non riparabile con alcun mezzo di impugnazione. Al riguardo
osserva che per il momento la deita' del magistrato non appare
intaccata ne' dall' orientamento del Consiglio Superiore della
Magistratura dall' incompatibilita' di un potere senza
responsabilita' con il sistema democratico ne' dalla risalente
affermazione della Corte Costituzionale secondo cui in tema di danni
cagionati dal giudice per colpa grave o lieve o senza colpa,
dovendosi escludere l' applicazione dell' art. 28 della Costituzione,
la giurisprudenza puo' fare riferimento a norme e principi contenuti
in leggi ordinarie.
| |
| art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 28 Cost.
C. Cost. 14 marzo 1968 n. 2
ord. Cass. 19 giugno 1980 n. 337
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |