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148215
IDG821000341
82.10.00341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sulla deita' del magistrato
nota a Cass. sez. I 6 aprile 1981 n. 1931
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 198-199
D21722; D2174; D4026
A commento critico della senteza con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che l' ordinanza n. 337 del 1980 della Corte stessa (che ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 26 del decreto sul contenzioso in ordine alla competenza della Commissione centrale anche "per questioni di fatto non estimative", ivi comprese quelle di estimazione complessa) non legittima il contribuente a chiedere la sospensione del giudizio di Cassazione quando lo stesso abbia investito della questione la Commissione centrale e questa si sia limitata a verificare la congruita' della motivazione della decisione di II grado, non rilevando vizi logici e di diritto, l' A. afferma che la pronuncia si presenta sconcertante sia per aver posto a carico del contribuente un danno non riparabile con alcun mezzo di impugnazione. Al riguardo osserva che per il momento la deita' del magistrato non appare intaccata ne' dall' orientamento del Consiglio Superiore della Magistratura dall' incompatibilita' di un potere senza responsabilita' con il sistema democratico ne' dalla risalente affermazione della Corte Costituzionale secondo cui in tema di danni cagionati dal giudice per colpa grave o lieve o senza colpa, dovendosi escludere l' applicazione dell' art. 28 della Costituzione, la giurisprudenza puo' fare riferimento a norme e principi contenuti in leggi ordinarie.
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 28 Cost. C. Cost. 14 marzo 1968 n. 2 ord. Cass. 19 giugno 1980 n. 337
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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