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148217
IDG821000343
82.10.00343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 24 gennaio 1981 n. 544
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 205
D23100; D41526
Nel condividere la tesi giurisprudenziale secondo cui nel caso di disconoscimento della firma in scrittura privata (e quindi di partecipazione alla formazione della stessa) non sussiste obbligo di assolvimento del tributo di registro non ricorrendo l' ipotesi di tassazione di atto nullo, l' A. osserva che l' assunto e' validamente sostenibile con riguardo sia alla previgente sia alla vigente disciplina dell' imposta. La questione in esame va infatti risolta in base ai principi generali del tributo di registro.
art. 11 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 14 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 36 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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