Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148219
IDG821000345
82.10.00345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 4 marzo 1981 n. 1240
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 212
D2174
Commentando la sentenza della Corte di Cassazione che qualifica come questione esorbitante dalla mera valutazione estimativa (e rientrante pertanto, secondo la vigente disciplina del contenzioso tributario, nella competenza della Corte d' Appello) quella diretta ad accertare se sussista o meno nell' operazione l' intento speculativo, l' A. precisa che, secondo l' ordinanza con cui la Corte stessa ha sollevato dubbi di legittimita' costituzionale circa l' art. 26 del vigente decreto sul contenzioso tributario in ordine alla competenza della Commissione tributaria centrale, la stessa questione, anche se di estimazione complessa, esulerebbe dalla competenza della Commissione centrale, in quanto la legge delega per la riforma tributaria ha attribuito le questioni di estimazione complessa alla competenza della Corte d' Appello. L' A. ritiene invece che debbano ritenersi sottratte alla competenza del supremo collegio tributario solo le questioni di puro fatto (e non anche quelle di estimazione complessa).
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati