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| IDG821000346 | |
| 82.10.00346 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cass. sez. I 19 marzo 1981 n. 1621
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 219-220
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| D23106; D23246
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| Basandosi su un principio desunto dalle norme di diritto comune, l'
A. ritiene che, agli effetti della vigente normativa, conservi
validita' la tesi della Corte di Cassazione secondo cui il
trasferimento di area edificabile in cambio di appartamenti da
costruire su altra area del cedente si configura come permuta di cosa
presente con cosa futura ed e' assoggettabile al regime previsto
dalla disciplina dell' imposta di registro per le permute. Circa la
tesi secondo cui nel caso di permuta di beni di cui uno solo gode di
agevolazione fiscale l' atto deve essere tassato ai fini dell'
imposta di registro come se comprendesse il solo trasferimento non
agevolato, l' A. osserva che la relativa norma della previgente
disciplina dell' imposta di registro e' stata riprodotta nel decreto
n. 634 del 1972. Dato peraltro il principio di alternativita' con l'
IVA, la questione della tassazione delle permute nel caso di bene
soggetto ad IVA ceduto in cambio di bene non soggetto ha aperto un
ampio dibattito. L' A. ricorda infine l' avvenuta abrogazione dall' 1
gennaio 1974 delle agevolazioni previste ai fini dell' imposta di
registro ed ipotecaria dalla legge n. 408 del 1949.
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| art. 1552 c.c.
art. 51 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
art. 41 comma 1 n. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
l. 2 luglio 1949 n. 408
art. 42 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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