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148220
IDG821000346
82.10.00346 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 19 marzo 1981 n. 1621
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 219-220
D23106; D23246
Basandosi su un principio desunto dalle norme di diritto comune, l' A. ritiene che, agli effetti della vigente normativa, conservi validita' la tesi della Corte di Cassazione secondo cui il trasferimento di area edificabile in cambio di appartamenti da costruire su altra area del cedente si configura come permuta di cosa presente con cosa futura ed e' assoggettabile al regime previsto dalla disciplina dell' imposta di registro per le permute. Circa la tesi secondo cui nel caso di permuta di beni di cui uno solo gode di agevolazione fiscale l' atto deve essere tassato ai fini dell' imposta di registro come se comprendesse il solo trasferimento non agevolato, l' A. osserva che la relativa norma della previgente disciplina dell' imposta di registro e' stata riprodotta nel decreto n. 634 del 1972. Dato peraltro il principio di alternativita' con l' IVA, la questione della tassazione delle permute nel caso di bene soggetto ad IVA ceduto in cambio di bene non soggetto ha aperto un ampio dibattito. L' A. ricorda infine l' avvenuta abrogazione dall' 1 gennaio 1974 delle agevolazioni previste ai fini dell' imposta di registro ed ipotecaria dalla legge n. 408 del 1949.
art. 1552 c.c. art. 51 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 41 comma 1 n. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 l. 2 luglio 1949 n. 408 art. 42 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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