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148221
IDG821000347
82.10.00347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 19 marzo 1981 n. 1622
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 221-222
D2195; D23072
L' A. esprime le proprie perduranti perplessita' (gia' prospettate a commento della decisione della Commissione tributaria centrale confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione in rassegna) in merito alla tesi giurisprudenziale secondo cui nei confronti di un soggetto tassato in base al bilancio che abbia presentato domanda di condono chiedendo il riconoscimento della detrazione per nuovi investimenti di cui all' art. 8 del decreto n. 968 del 1968 non chiesta nella dichiarazione dei redditi da definire, detta detrazione spetta ai fini del condono purche' il relativo importo ne risulti specificato nel bilancio allegato alla dichiarazione. Secondo il contrario avviso dell' A. la legge di condono, statuendo che le imposte sono commisurate al maggior imponibile al netto della detrazione relativa al periodo da definire, sembra consentire il riconoscimento della detrazione nella misura in cui detta detrazione, essendo stata dichiarata, abbia inciso sulla determinazione del reddito netto risultante dalla dichiarazione, senza alcuna interferenza con il procedimento di definizione automatica degli imponibili.
art. 3 d.l. 5 novembre 1973 n. 660 l. 25 ottobre 1968 n. 1089 art. 8 d.l. 30 agosto 1968 n. 968
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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