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148224
IDG821000350
82.10.00350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierantonio Luigi
Sul termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle societa' di capitali
nota a Comm. II grado Treviso 18 dicembre 1980 n. 1204
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 235-238
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21513; D23072; D312202
Ricordati i precedenti normativi della disposizione del decreto sull' accertamento che stabilisce per la presentazione della dichiarazione dei soggetti passivi dell' IRPEG il termine di un mese dall' approvazione del bilancio o del rendiconto (e, in caso di mancata approvazione nel termine stabilito, entro un mese dalla scadenza dello stesso), l' A. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui per le societa' azionarie, nel caso di assemblea andata deserta alla prima convocazione, il termine utile per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data della seconda convocazione, che deve aver luogo entro 30 giorni dalla prima. Il tenore letterale della norma in questione ed il suo carattere imperativo non lasciano dubbi circa l' intenzione del legislatore di riconoscere rilevanza fiscale anche al termine obbligatorio massimo (quando il primo non abbia sortito alcun effetto) entro il quale va adempiuta la formalita' della convocazione dell' assemblea ordinaria. Precisato che la tesi suesposta conserva validita' anche per il caso di mancata costituzione della seconda assemblea, l' A. esamina la problematica in argomento sotto l' ulteriore profilo dell' eventuale rlevanza ai fini della determinazione del termine iniziale per la presentazione della dichiarazione dei redditi di un termine per la prima convocazione dell' assemblea maggiore di quello di 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale, termine che non puo' in ogni caso superare i 6 mesi e che puo' essere previsto solo quando particolari circostanze lo richiedano. L' A. critica l' indirizzo ministeriale secondo cui tali particolari circostanze giustificative della mancata approvazione del bilancio nel termine ordinario (ed elusive della perentorieta' del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi) possano ravvisarsi in fatti contingenti e straordinari, valutabili dagli amministratori. Secondo l' A. va condivisa la dottrina commercialistica secondo cui solo in sede di deliberazione del contenuto dell' atto costitutivo (o di una modifica dello stesso) puo' essere valutato se, in relazione alla struttura organizzativa della societa', sussistono le suddette circostanze, con indicazione delle stesse agli amministratori. In caso contrario vi sarebbe libera discrezionalita' degli amministratori, elusiva sia della normativa civilistica sia di quella fiscale.
art. 9 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 2364 c.c. art. 2369 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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