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| IDG821000350 | |
| 82.10.00350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pierantonio Luigi
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| Sul termine utile per la presentazione della dichiarazione dei
redditi da parte delle societa' di capitali
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| nota a Comm. II grado Treviso 18 dicembre 1980 n. 1204
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 235-238
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D21513; D23072; D312202
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| Ricordati i precedenti normativi della disposizione del decreto sull'
accertamento che stabilisce per la presentazione della dichiarazione
dei soggetti passivi dell' IRPEG il termine di un mese dall'
approvazione del bilancio o del rendiconto (e, in caso di mancata
approvazione nel termine stabilito, entro un mese dalla scadenza
dello stesso), l' A. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui
per le societa' azionarie, nel caso di assemblea andata deserta alla
prima convocazione, il termine utile per la presentazione della
dichiarazione decorre dalla data della seconda convocazione, che deve
aver luogo entro 30 giorni dalla prima. Il tenore letterale della
norma in questione ed il suo carattere imperativo non lasciano dubbi
circa l' intenzione del legislatore di riconoscere rilevanza fiscale
anche al termine obbligatorio massimo (quando il primo non abbia
sortito alcun effetto) entro il quale va adempiuta la formalita'
della convocazione dell' assemblea ordinaria. Precisato che la tesi
suesposta conserva validita' anche per il caso di mancata
costituzione della seconda assemblea, l' A. esamina la problematica
in argomento sotto l' ulteriore profilo dell' eventuale rlevanza ai
fini della determinazione del termine iniziale per la presentazione
della dichiarazione dei redditi di un termine per la prima
convocazione dell' assemblea maggiore di quello di 4 mesi dalla
chiusura dell' esercizio sociale, termine che non puo' in ogni caso
superare i 6 mesi e che puo' essere previsto solo quando particolari
circostanze lo richiedano. L' A. critica l' indirizzo ministeriale
secondo cui tali particolari circostanze giustificative della mancata
approvazione del bilancio nel termine ordinario (ed elusive della
perentorieta' del termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi) possano ravvisarsi in fatti contingenti e straordinari,
valutabili dagli amministratori. Secondo l' A. va condivisa la
dottrina commercialistica secondo cui solo in sede di deliberazione
del contenuto dell' atto costitutivo (o di una modifica dello stesso)
puo' essere valutato se, in relazione alla struttura organizzativa
della societa', sussistono le suddette circostanze, con indicazione
delle stesse agli amministratori. In caso contrario vi sarebbe libera
discrezionalita' degli amministratori, elusiva sia della normativa
civilistica sia di quella fiscale.
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| art. 9 comma 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 2364 c.c.
art. 2369 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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