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148225
IDG821000351
82.10.00351 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Circ. Min. Finanze 9 aprile 1981 n. 11
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 257-258
D2195; D23156
A commento della circolare emanata dal Ministero delle Finanze in tema di sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni commesse entro il 31 agosto 1980, l' A. precisa che i criteri informatori della legge sulla sanatoria sono i seguenti: sanabilita', su richiesta dell' ufficio, delle c.d. "irregolarita' formali", cioe' di quelle che danno luogo solo all' applicazione della sanzione e non anche ad accertamento in rettifica o d' ufficio; sanabilita', su iniziativa del contribuente, delle c.d. "minori infrazioni", cioe' di quelle che danno luogo ad accertamento in rettifica o d' ufficio, oltreche' all' applicazione delle sanzioni; qualificazione di "irregolarita' formali" delle violazioni che, pur incidendo sul rapporto sostanziale, hanno prodotto per errori di calcolo un minor versamento d' imposta non superiore a lire 20.000, non piu' recuperabile: configurazione delle infrazioni in materia di bolle di accompagnamento quali irregolarita' formali, con sanabilita' solo di quelle di minore importanza, specificamente indicate nella legge. L' A. precisa quindi le ipotesi di violazioni (rientranti nei 3 gruppi suddetti) che si potrebbero aggiungere a quelle elencate a titolo esemplificativo nella circolare commentata.
l. 22 dicembre 1980 n. 882 art. 42 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 43 comma 1, 2 e 5 d.p.r. 2l ottobre 1972 n. 633 art. 45 comma 1 e 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 46 comma 1 e 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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