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148226
IDG821000352
82.10.00352 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Circ. Min. Finanze 9 aprile 1981 n. 12 punto 2
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 264
D23152; D23154
In forza delle modifiche apportate dall' art. 2 del decreto n. 897 del 1980 all' art. 8 del decreto sull' IVA risultano non imponibili, tra le esportazioni c.d. "indirette" o "dirette triangolari" in quanto attuate con l' intervento di intermediario tra produttore e non residente, le cessioni effettuate tra 2 soggetti residenti a condizione che i beni vengano, su incarico del cessionario, inviati all' estero o fuori del territorio doganale direttamente dal cedente. La circolare in rassegna ha ritenuto che l' inimponibilita' ricorra anche nel caso in cui l' invio all' estero dei beni avvenga con le procedure del c.d. "franco valuta". L' A. osserva che in tal caso la cessione al soggetto non residente od il trasferimento all' estero del bene avviene senza corrispettivo, con fatturazione ma senza pagamento se vi e' trasferimento di proprieta', senza fatturazione se non vi e' tale trasferimento. Tale operazione non alimenta pertanto il "plafond" dell' esportazione, salvo il caso di merci consegnate in conto deposito all' estero.
art. 8 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 2 d.p.r. 30 dicembre 1980 n. 897
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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