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148227
IDG821000353
82.10.00353 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Circ. Min. Finanze 9 aprile 1981 n. 12 punto 2
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 265
D23152; D23154; D23133
A commento dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze in merito alle innovazioni introdotte dal decreto n. 897 del 1980 circa i mezzi di prova dell' avvenuta esportazione in tema di esportazioni indirette l' A. precisa che dal I gennaio 1973 al 31 dicembre 1974 e' stato ammesso qualunque mezzo di prova, dal I gennaio 1975 al 31 dicembre 1980 solo il documento doganale (cioe' bolletta "figlia" o copia di essa) e dal I gennaio 1981, oltre al documento doganale, la fattura di vendita all' estero o la bolla di accompagnamento, con vidimazione dell' ufficio doganale attestante l' esportazione. Per il cedente nazionale l' avvenuta esportazione puo' essere comprovata solo dalla fattura o dalla bolla di accompagnamento, in quanto la bolletta doganale e' intestata al cessionario residente, che e' l' esportatore in senso doganale e valutario. Per detto soggetto il corrispettivo concorre a formare il "plafond" per gli acquisti in sospensione d' imposta alla data di accettazione della relativa dichiarazione doganale di esportazione.
art. 8 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627 art. 2 d.p.r. 30 dicembre 1980 n. 627
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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