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148228
IDG821000355
82.10.00355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Circ. Min. Finanze 9 aprile 1981 n. 12 punto 4
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 270-271
D23152; D23133; D23134; D23153
A commento dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze in merito alle innovazioni introdotte a decorrere dal 1 gennaio 1981 al combinato disposto degli artt. 9 e 69 del decreto sull' IVA disciplinanti i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e la base imponibile dell' IVA all' importazione, l' A. critica l' asserzione ministeriale secondo cui i corrispettivi dei servizi in questione (trasporto relativo a beni in importazione definitiva, noleggio e locazione di navi, aeromobili, vagoni ferroviari ecc., carico, scarico, trasbordo ecc.) avrebbero potuto essere oggetto di doppia imposizione, osservando che anche prima delle suddette modifiche erano imponibili in dogana i soli corrispettivi relativi ai servizi effettuati fino al confino italiano. Precisato che secondo una verosimile interpretazione delle istruzioni ministeriali appare facoltativa la dichiarazione in dogana delle spese di cui ai punti 3, 4 e 5 del citato art. 9 (dichiarazione da cui deriva il trattamento di non imponibilita' in fattura), l' A. prospetta la problematica relativa all' individuazione del soggetto onerato dei relativi adempimenti (importatore o suo rappresentante per la dichiarazione doganale, prestatore del servizio per la fattura interna) ed alle conseguenze di eventuali comportamenti non correlati nel trattamento degli importi in questione.
art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 4 d.p.r. 30 dicembre 1980 n. 897 art. 69 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 24 d.p.r. 30 dicembre 1980 n. 897
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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