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| IDG821000359 | |
| 82.10.00359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pierantonio Luigi
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| Sulla nullita' per difetto di motivazione dell' accertamento valore
d' imposta di registro
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| nota a Comm. Centr. sez. Un. 27 marzo 1981 n. 3011
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 241-242
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| D2156; D23104; D2310
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| Commentando una decisione della Commissione Tributaria Centrale che
ha ritenuto viziato per difetto di motivazione un avviso di
accertamento d' imposta complementare di registro recante indicazione
del valore attribuito al bene trasferito e non anche i criteri di
valutazione, l' A. ricordate le modifiche subite dalla norma del
decreto sull' imposta di registro che disciplina il contenuto dell'
avviso di accertamento, critica l' affermazione secondo cui, mancando
una espressa comminatoria di nullita', il vizio dell' atto
consistente nel difetto di contestuale motivazione e' sanabile, se
dedotto dal contribuente come motivo d' impugnazione, dalle stesse
commissioni di merito assumendo, in virtu' dei poteri loro spettanti
qualora vogliano conoscere i fatti dedotti in causa dalle parti, i
necessari elementi di controllo e di raffronto prescritti dalla
legge. Secondo l' A. infatti le commissioni possono esercitare tali
poteri istruttori per accertare se il valore sia stato o meno
determinato nei limiti della discrezionalita' tecnica cui la Finanza
e' vincolata qualora il contribuente, sollevando una questione di
merito, contesti il buon uso dei criteri seguiti nella determinazione
del valore e notificatigli; poiche' l' omessa notifica degli elementi
di determinazione del valore da' luogo ad un difetto di motivazione
rilevante ai fini della validita' dell' atto, la denuncia di tale
difetto solleva una questione di legittimita' ed esula pertanto dall'
ipotesi suddetta.
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| art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
art. 76 Cost.
art. 10 l. 9 ottobre 1971 n. 825
art. 3 d.p.r. 6 dicembre 1977 n. 914
art. 20 r.d. 7 agosto 1936 n. 1639
art. 35 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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