| 148233 | |
| IDG821000360 | |
| 82.10.00360 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Redazione
| |
| Sulla tassabilita' dei fabbricati degli enti pubblici non territorial
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. I 30 marzo 1981 n. 1819
| |
| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 255-256
| |
| | |
| D1425; D23070; D24040; D2160
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. dissente dalla tesi giurisprudenziale secondo cui, dovendosi
ritenere improduttivi di reddito i fabbricati che per legge abbiano
una particolare destinazione pubblicistica, i fabbricati di enti non
territoriali (per esempio di un' opera pia) destinati per statuto a
pubblico servizio sono esclusi dall' imposizione in quanto devono
considerarsi improduttivi di reddito anche ai fini fiscali. L' A.
osserva che il decreto sulle agevolazioni tributarie, con norma
insuscettibile di applicazione oltre i casi considerati, considera
esenti (e quindi potenzialmente produttivi di reddito) gli immobili
destinati ad usi o servizi di pubblico interesse di proprieta' dello
Stato, regioni, province e comuni, presupponendo che facciano parte
del patrimonio indisponibile degli stessi. Sebbene rimanga
inspiegable la mancata estensione di detta esenzione agli immobili
degli enti pubblici non territoriali, ai sensi della normativa
vigente i redditi di detti immobili risultano tassabili ai fini dell'
IRPEG e dell' ILOR, a meno che l' improduttivita' dipenda dall'
obiettiva natura della costruzione. Secondo l' A. sarebbe peraltro
fondatamente proponibile la questione di legittimita' costituzionale
per la diversita' di trattamento fiscale.
| |
| art. 32 comma ultimo d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601
art. 830 comma 2 c.c.
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |