Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148234
IDG821000361
82.10.00361 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzarella Francesco
Sul trattamento ai fini del tributo di registro dell' aggiudicazione per persona da nominare di immobili espropriati
nota a Comm. Centr. sez. XVI 29 gennaio 1981 n. 163
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 262-263
D23103; D43425
In merito all' argomento trattato dalla decisione in rassegna -trattamento ai fini dell' imposta di registro della dichiarazione di nomina da parte del procuratore legale rimasto aggiudicatario per persona da nominare nel procedimento di esecuzione forzata immobiliare- l' A. precisa che, in difetto della sussistenza di tutte le condizioni richieste per l' applicazione della sola imposta fissa, la Finanza, ferma restando l' imposta riscossa sull' aggiudicazione, puo' liquidare un' ulteriore imposta proporzionale sulla dichiarazione di nomina, presumendosi avvenuto un successivo trasferimento tra l' aggiudicatario e la persona nominata. Nel caso in cui la dichiarazione sia redatta in forma pubblica o privata autenticata nei 3 giorni dall' aggiudicazione non vi e' alcun problema in quanto tali atti hanno di per se' data certa ed e' irrilevante, ai fini dell' applicazione dell' imposta fissa, che la registrazione sia stata richiesta ed eseguita dopo il termine suddetto. Con riferimento al caso in cui il procuratore legale rediga la dichiarazione di nomina in forma di scrittura privata non autenticata, la depositi in cancelleria nei 3 giorni dall' aggiudicazione e provveda alla registrazione dopo detto termine, l' A. sostiene che il suddetto deposito faccia bensi' acquisire all' atto data certa, ma comporti l' applicazione dell' imposta proporzionale di registro qualora la registrazione sia richiesta successivamente. La dichiarazione di nomina e' invece soggetta alla sola imposta fissa, anche se registrata dopo i 3 giorni dall' aggiudicazione, qualora al momento del deposito il cancelliere attesti sul documento contenente la dichiarazione l' avvenuto deposito in cancelleria da parte del procuratore rimasto aggiudicatario dell' immobile nella vendita all' incanto: l' attestazione infatti, conferendo certezza anche alla provenienza dell' atto ed alle dichiarazioni in esso contenute, fa acquisire al documento natura ed effetti di atto pubblico.
art. 58 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 583 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati