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| IDG821000365 | |
| 82.10.00365 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pierantonio Luigi
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| Sulla documentazione dei costi sostenuti dalle imprese soggette alla
contabilita' ordinaria o alla contabilita' semplificata
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| nota a Ris. Min. Finanze 20 gennaio 1981 n. 9/2270
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 5, pt. 3, pag. 367-369
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| D21514; D31111; D23063; D23073; D24043; D23154
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| L' A. esprime perplessita' in merito all' indirizzo ministeriale che
desume dal penultimo comma dell' art. 22 del decreto sull'
accertamento un principio di indeducibilita', in sede di
determinazione del reddito d' impresa, di tutti i costi che, anche se
regolarmente registrati nelle scritture contabili, non siano provati
documentalmente. Osserva che il sistema tributario definisce i
criteri per la tenuta di un' ordinaria contabilita' negli stessi
termini previsti dal codice civile, il quale certamente non considera
irrilevanti, in sede di determinazione dei risultati di esercizio, le
vicende aziendali la cui natura non consenta una produzione
documentale, ma che risultino tuttavia provate dalla registrazione
nei libri dell' impresa. Tale simmetria tra norma civile e norma
fiscale non consente che da quest' ultima possa derivarsi l'
indeducibilita' di costi civilisticamente rilevanti. In merito alla
fattispecie esaminata dalla risoluzione in assegna - acquisto di
materiali di rifiuto presso venditori occasionali (concluso
prescindendo dall' invio di lettere, telegrammi o ricezione di
fatture) - l' A. ritiene deducibile fiscalmente il relativo costo
registrato nelle scritture delle imprese che siano tenute od abbiano
optato per il sistema di accertamento in base alle scritture
contabili ordinaria; per le imprese che beneficiano della
contabilita' semplificata deve riconoscersi rilevanza probatoria all'
annotazione nell' apposito registro che le imprese che acquistano
prodotti vari dai raccoglitori ambulanti dei quali non e' possibile
l' identificazione sono autorizzate a tenere ai fini dell' IVA.
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| art. 22 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 2214 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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