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| IDG821000370 | |
| 82.10.00370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Izzi A.
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| Sulla portata dell' art. 14, C. 4, d.p.r. 600/1973 in tema di
rettifiche in contabilita' conseguenti all' approvazione del bilancio
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| nota a Ris. Min. Finanze 21 marzo 1981 n. 9/167
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 5, pt. 3, pag. 390-391
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| D23063; D23073; D24043; D21514; D312207
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| L' A. apprezza il contenuto chiarificatore della risoluzione
ministeriale in rassegna in relazione alla norma del decreto sull'
accertamento che, prevedendo la possibilita' di inserire in bilancio
le correzioni conseguenti all' approvazione dello stesso, reca una
rilevante innovazione, suscettibile, per la formulazione equivoca di
rappresentare un elemento di notevole incertezza nel sistema di
accertamento dei redditi societari, potendo comportare un
riconoscimento automatico, ai fini del risultato fiscale, di
variazioni verificatesi successivamente alla chiusura dell'
esercizio, ma comunque prima dell' approvazione del bilancio in modo
da potervi essere tempestivamente inserite. Cio' contrasterebbe con
il principio di competenza previsto in tema di reddito d' impresa,
per cui si deve avere riguardo alle vicende economiche verificatesi
nel periodo. Secondo l' interpretazione ministeriale la norma e'
applicabile a fatti i cui presupposti si siano gia' verificati nell'
esercizio di competenza ma il cui inserimento in contabilita' venga
stabilito in sede di approvazione di bilancio, cioe' a situazioni
economiche gia' compiutamente esaurite alla data di chiusura dell'
esercizio e per le quali gli amministratori abbiano espresso
valutazioni diverse da quelle successivamente assunte dall' assemblea
in sede di approvazione del bilancio. Secondo l' A. la norma in
argomento, facendo proprie ai fini fiscali disposizioni civilistiche,
non e' pleonastica, in quanto da un lato rafforza i punti di contatto
tra le 2 discipline, dall' altro, senza investire gli aspetti
sostanziali relativi alla rilevanza degli oneri o dei proventi ai
fini della determinazione del reddito, ha riguardo alle procedure ed
ai tempi secondo cui oneri e proventi rilevanti nella determinazione
del reddito devono essere inseriti in bilancio in conseguenza dell'
approvazione per poter successivamente rilevare ai fini della
dichiarazione dei redditi.
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| art. 14 comma 4 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 2435 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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