Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148241
IDG821000370
82.10.00370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzi A.
Sulla portata dell' art. 14, C. 4, d.p.r. 600/1973 in tema di rettifiche in contabilita' conseguenti all' approvazione del bilancio
nota a Ris. Min. Finanze 21 marzo 1981 n. 9/167
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 5, pt. 3, pag. 390-391
D23063; D23073; D24043; D21514; D312207
L' A. apprezza il contenuto chiarificatore della risoluzione ministeriale in rassegna in relazione alla norma del decreto sull' accertamento che, prevedendo la possibilita' di inserire in bilancio le correzioni conseguenti all' approvazione dello stesso, reca una rilevante innovazione, suscettibile, per la formulazione equivoca di rappresentare un elemento di notevole incertezza nel sistema di accertamento dei redditi societari, potendo comportare un riconoscimento automatico, ai fini del risultato fiscale, di variazioni verificatesi successivamente alla chiusura dell' esercizio, ma comunque prima dell' approvazione del bilancio in modo da potervi essere tempestivamente inserite. Cio' contrasterebbe con il principio di competenza previsto in tema di reddito d' impresa, per cui si deve avere riguardo alle vicende economiche verificatesi nel periodo. Secondo l' interpretazione ministeriale la norma e' applicabile a fatti i cui presupposti si siano gia' verificati nell' esercizio di competenza ma il cui inserimento in contabilita' venga stabilito in sede di approvazione di bilancio, cioe' a situazioni economiche gia' compiutamente esaurite alla data di chiusura dell' esercizio e per le quali gli amministratori abbiano espresso valutazioni diverse da quelle successivamente assunte dall' assemblea in sede di approvazione del bilancio. Secondo l' A. la norma in argomento, facendo proprie ai fini fiscali disposizioni civilistiche, non e' pleonastica, in quanto da un lato rafforza i punti di contatto tra le 2 discipline, dall' altro, senza investire gli aspetti sostanziali relativi alla rilevanza degli oneri o dei proventi ai fini della determinazione del reddito, ha riguardo alle procedure ed ai tempi secondo cui oneri e proventi rilevanti nella determinazione del reddito devono essere inseriti in bilancio in conseguenza dell' approvazione per poter successivamente rilevare ai fini della dichiarazione dei redditi.
art. 14 comma 4 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 2435 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati