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148242
IDG821000371
82.10.00371 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierantonio Luigi
Sul rimborso ILOR ai professionisti e sul silenzio-rigetto ex art. 38 d.p.r. 602/1973
nota a Ris. Min. Finanze 6 aprile 1981 n. 13/487
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 5, pt. 3, pag. 393-394
D24048; D24046; D15124
L' A. critica la tesi ministeriale secondo cui il rimborso dell' ILOR indebitamente pagata per i redditi di lavoro autonomo non compete nel caso di omessa impugnazione del silenzio di cui all' art. 38 del decreto n. 602 del 1973, in quanto si base sull' arrato presupposto che si tratti di silenzio-rifiuto. Secondo l' A. si tratta invece di silenzio-rigetto, dal momento che la norma assegna all' intendente di impugnare l' atto di silenzio con ricorso alla commissione di I grado entro il successivo termine di 60 giorni. Di conseguenza il diritto al rimborso deve ritenersi estinto quando, presentata la domanda nei 18 mesi dalla data del versamento, siano passati 60 giorni dopo i 90 dalla data di presentazione dell' istanza di rimborso. L' A. precisa infine che, scaduto inutilmente il novantesimo giorno, l' intendente puo' adottare una decisione esplicita di accoglimento e che il rimborso in argomento, dovuto a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale, non da' luogo ad indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell' art. 2946 del codice civile.
art. 37 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 2946 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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