Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148247
IDG821000376
82.10.00376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moroni Silvio
Sul vezzo di chiamare partecipazione agli utili i compensi spettanti agli amministratori
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 45-48
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D23073; D312112; D312122; D312203; D312214; D312223
Prendendo spunto critico da un recente contributo dottrinale in materia, l' A. precisa che l' art. 2389 del codice civile, pur parlando di "compensi e... partecipazioni agli utili" tratta in realta', come enuncia il titolo, dei compensi agli amministratori: le partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori altro non sono infatti che compensi o corrispettivi che, anziche' essere proporzionali alle prestazioni rese dagli amministratori, sono, come tanti altri compensi, commisurati agli utili annuali. L' A. depreca che ciononostante si continui a lasciar credere che le partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori siano una cosa diversa dai normali compensi: infatti le relazioni dei consigli di amministrazione sui bilanci di esercizio propongono (ed i verbali di assemblea approvano) anche la quota di partecipazione agli utili che gia' spetta al consiglio di amministrazione per disposizione statutaria che l' assemblea ordinaria non puo' disattendere (potendo essa deliberare solo sulla parte dell' utile che residua dopo la destinazione alla riserva legale ed al consiglio di amministrazione). La societa' che denomina il compenso, commisurato agli utili, partecipazione agli utili e lo include nel riparto dell' utile di esercizio deliberato dall' assemblea non puo' pretendere che l' ufficio delle imposte lo ammetta in deduzione violando l' inequivocabile disposto dell' ultimo comma dell' art. 59 del decreto n. 597 del 1973, che per le societa' di persone ha valore pieno, mentre per le societa' di capitale e' richiamato dall' art. 5 del decreto sull' IRPEG e si applica solo per i compensi che la societa' si ostina a denominare utili. Spetta al contribuente qualificare e rappresentare i componenti negativi di reddito secondo la loro effettiva natura e nel caso delle partecipazioni agli utili degli amminitratori e' l' intero procedimento comunemente seguito che deve essere corretto. Secondo l' A. bisogna eliminare negli statuti sociali la norma sulla quota di utili per gli amministratori e sostituirla con una norma sul compenso agli stessi, da stabilire in misura pari al 10% dell' utile netto di esercizio diminuito della quota destinata alla riserva legale. Si eviterebbe cosi' di pagare piu' imposte del dovuto e sarebbe possibile imputare il compenso del consiglio di amministrazione al conto profitti e perdite, calcolando l' IRPEG e l' ILOR sulla loro base imponibile al netto di tale componente negativo. L' A. conclude osservando che la norma in questione sarebbe sospettabile di incostituzionalita' solo se si interpretasse nel senso di escludere le partecipazioni agli utili nella determinazione del reddito complessivo degli amministratori ai fini dell' IRPEF.
art. 2389 c.c. art. 59 comma ultimo d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 74 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati