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| IDG821000376 | |
| 82.10.00376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moroni Silvio
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| Sul vezzo di chiamare partecipazione agli utili i compensi spettanti
agli amministratori
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 45-48
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23063; D23073; D312112; D312122; D312203; D312214; D312223
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| Prendendo spunto critico da un recente contributo dottrinale in
materia, l' A. precisa che l' art. 2389 del codice civile, pur
parlando di "compensi e... partecipazioni agli utili" tratta in
realta', come enuncia il titolo, dei compensi agli amministratori: le
partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori altro non
sono infatti che compensi o corrispettivi che, anziche' essere
proporzionali alle prestazioni rese dagli amministratori, sono, come
tanti altri compensi, commisurati agli utili annuali. L' A. depreca
che ciononostante si continui a lasciar credere che le partecipazioni
agli utili spettanti agli amministratori siano una cosa diversa dai
normali compensi: infatti le relazioni dei consigli di
amministrazione sui bilanci di esercizio propongono (ed i verbali di
assemblea approvano) anche la quota di partecipazione agli utili che
gia' spetta al consiglio di amministrazione per disposizione
statutaria che l' assemblea ordinaria non puo' disattendere (potendo
essa deliberare solo sulla parte dell' utile che residua dopo la
destinazione alla riserva legale ed al consiglio di amministrazione).
La societa' che denomina il compenso, commisurato agli utili,
partecipazione agli utili e lo include nel riparto dell' utile di
esercizio deliberato dall' assemblea non puo' pretendere che l'
ufficio delle imposte lo ammetta in deduzione violando l'
inequivocabile disposto dell' ultimo comma dell' art. 59 del decreto
n. 597 del 1973, che per le societa' di persone ha valore pieno,
mentre per le societa' di capitale e' richiamato dall' art. 5 del
decreto sull' IRPEG e si applica solo per i compensi che la societa'
si ostina a denominare utili. Spetta al contribuente qualificare e
rappresentare i componenti negativi di reddito secondo la loro
effettiva natura e nel caso delle partecipazioni agli utili degli
amminitratori e' l' intero procedimento comunemente seguito che deve
essere corretto. Secondo l' A. bisogna eliminare negli statuti
sociali la norma sulla quota di utili per gli amministratori e
sostituirla con una norma sul compenso agli stessi, da stabilire in
misura pari al 10% dell' utile netto di esercizio diminuito della
quota destinata alla riserva legale. Si eviterebbe cosi' di pagare
piu' imposte del dovuto e sarebbe possibile imputare il compenso del
consiglio di amministrazione al conto profitti e perdite, calcolando
l' IRPEG e l' ILOR sulla loro base imponibile al netto di tale
componente negativo. L' A. conclude osservando che la norma in
questione sarebbe sospettabile di incostituzionalita' solo se si
interpretasse nel senso di escludere le partecipazioni agli utili
nella determinazione del reddito complessivo degli amministratori ai
fini dell' IRPEF.
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| art. 2389 c.c.
art. 59 comma ultimo d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 74 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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