Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148248
IDG821000377
82.10.00377 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Falsitta Gaspare
Osservazioni su Silvio Moroni, sul vezzo di chiamare partecipazione agli utili i compensi spettanti agli amministratori, in rass. Trib., 1982, pt. 1, pp. 45-48
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 48-50
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D23073; D312112; D312122; D312203; D312214; D312223
Nel commentare un recente contributo dottrinale in tema di trattamento tributario delle partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori di societa', l' A. riassume le critiche e l' avviso ivi espressi, intesi a rendere possibile l' imputazione al conto profitti e perdite e la deduzione fiscale della remunerazione attribuita agli amministratori con la corresponsione di una quota di utili mediante l' inserimento negli statuti societari di una formula che qualifichi la quota in argomento come "compenso". Riferite le perplessita' ed incertezze che si colgono nello stesso scritto commentato in merito all' espediente suggerito, l' A. sostiene che la soluzione prospettata appare semplicistica (nonche' meramente nominalistica) a fronte della serieta' e gravita' della questione. Secondo l' A., posto che l' ultimo comma dell' art. 59 del decreto sull' IRPEF dichiara indeducibili le somme corrisposte agli amministratori a titolo di partecipazione agli utili, una impostazione del problema che non eluda la portata effettiva della norma porta a considerare la variazione suggerita insignificante e ad ipotizzare 2 possibili soluzioni interpretative: tassazione simultanea in capo alla societa' con l' IRPEG ed in capo agli amministratori con l' IRPEF; tassazione solo in capo alla societa' e mai in capo ai percipienti (soluzione discutibile sotto il profilo dell' equita' e della razionalita', ma ineccepibile dal punto di vista della conformita' al dettato costituzionale). Precisato che, contrariamente a quanto affermato nello scritto commentato, la norma in questione contiene una statuizione non inutile anche agli effetti delle societa' di persone, l' A. sostiene che, in attesa dell' auspicata abrogazione della stessa, il divieto di deducibilita' va inteso come obbligo di tassare la quota di utile attribuita agli amministratori solo in capo alle societa' di capitali con l' IRPEG e solo in capo ai soci - con il meccanismo previsto dall' art. 5 del decreto n. 597 del 1973 - nelle societa' di persone. Trattasi di soluzione distorsiva (in quanto la quota di utile attribuita agli amministratori viene tassata non in capo ai percipienti, ma presso "terzi"), ma, tra tutte quelle possibili, la meno inappagante.
art. 59 comma ultimo d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 art. 17 l. 9 ottobre 1971 n. 825 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati