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| IDG821000377 | |
| 82.10.00377 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Falsitta Gaspare
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| Osservazioni su Silvio Moroni, sul vezzo di chiamare partecipazione
agli utili i compensi spettanti agli amministratori, in rass. Trib.,
1982, pt. 1, pp. 45-48
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 48-50
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23063; D23073; D312112; D312122; D312203; D312214; D312223
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| Nel commentare un recente contributo dottrinale in tema di
trattamento tributario delle partecipazioni agli utili spettanti agli
amministratori di societa', l' A. riassume le critiche e l' avviso
ivi espressi, intesi a rendere possibile l' imputazione al conto
profitti e perdite e la deduzione fiscale della remunerazione
attribuita agli amministratori con la corresponsione di una quota di
utili mediante l' inserimento negli statuti societari di una formula
che qualifichi la quota in argomento come "compenso". Riferite le
perplessita' ed incertezze che si colgono nello stesso scritto
commentato in merito all' espediente suggerito, l' A. sostiene che la
soluzione prospettata appare semplicistica (nonche' meramente
nominalistica) a fronte della serieta' e gravita' della questione.
Secondo l' A., posto che l' ultimo comma dell' art. 59 del decreto
sull' IRPEF dichiara indeducibili le somme corrisposte agli
amministratori a titolo di partecipazione agli utili, una
impostazione del problema che non eluda la portata effettiva della
norma porta a considerare la variazione suggerita insignificante e ad
ipotizzare 2 possibili soluzioni interpretative: tassazione
simultanea in capo alla societa' con l' IRPEG ed in capo agli
amministratori con l' IRPEF; tassazione solo in capo alla societa' e
mai in capo ai percipienti (soluzione discutibile sotto il profilo
dell' equita' e della razionalita', ma ineccepibile dal punto di
vista della conformita' al dettato costituzionale). Precisato che,
contrariamente a quanto affermato nello scritto commentato, la norma
in questione contiene una statuizione non inutile anche agli effetti
delle societa' di persone, l' A. sostiene che, in attesa dell'
auspicata abrogazione della stessa, il divieto di deducibilita' va
inteso come obbligo di tassare la quota di utile attribuita agli
amministratori solo in capo alle societa' di capitali con l' IRPEG e
solo in capo ai soci - con il meccanismo previsto dall' art. 5 del
decreto n. 597 del 1973 - nelle societa' di persone. Trattasi di
soluzione distorsiva (in quanto la quota di utile attribuita agli
amministratori viene tassata non in capo ai percipienti, ma presso
"terzi"), ma, tra tutte quelle possibili, la meno inappagante.
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| art. 59 comma ultimo d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
art. 17 l. 9 ottobre 1971 n. 825
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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